HABEMUS DECRETO.“Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocita’.”

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Con il DECRETO del 30 dicembre 2019, pubblicato in G.U.42 del 20-2-2020, il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI fissa le “Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocita’.”

HABEMUS DECRETO

L’annosa questione dell’utilizzo dei proventi sanzionatori derivanti dalle violazioni a norme del Codice della Strada, finalmente mette un tassello tanto atteso, quanto alla rendicontazione. Già da anni le “odiose risorse” vivevamo momenti travagliati ogni anno a seguito delle modifiche del codice della strada.

Uno dei passaggi epocali fu il comma 12-quater dell’art. 142 CDS,.aggiunto dall’art. 25, comma 1, lett. d), L. 29 luglio 2010, n. 120 e, successivamente, modificato dall’art. 4-ter, comma 15, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.

La disposizione inseriva per gli enti locali, l’obbligo di trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell’interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all’anno precedente, l’ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell’articolo 208 e al comma 12-bis del articolo 142, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento.

Con decreto un del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, doveva essere approvato il modello di relazione, e definite le modalità di trasmissione in via informatica, nonché le modalità di versamento dei proventi da ripartirsi tra organo accertatore ed ente proprietario della strada.

 

Il decreto doveva essere emanato entro meta dell’anno 2012! Con la precisazione che anche in caso di mancata emanazione del decreto, trovano comunque applicazione le disposizioni circa

  • la ripartizione al “50%-e-50%” dei proventi tra organo accertatore ed ente proprietario della strada;
  • la destinazione le somme derivanti dall’attribuzione delle quote dei proventi per la realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno;
  • la riduzione del 90 per cento annuo, della percentuale dei proventi spettanti nei confronti dell’ente che non trasmette la relazione, ovvero che utilizza i proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 208 e dal comma 12-ter dell’articolo 142. Le inadempienze rileveranno fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei Conti.

Dopo 8 anni ecco il decreto. Cosa prevede in sintesi.

  1. Viene proposto e formattato il MODELLO DI RELAZIONE da inviare entro il 31 maggio.
  2. Gli enti locali devono tenere distinti i proventi in generale da quelli derivanti da accertamenti delle violazioni dei limiti massimi di velocita’. Questi ultimi, inoltre, devono essere   ulteriormente suddivisi tra:
  3. a) proventi di intera spettanza dell’ente locale;
  4. b) proventi derivanti da attivita’ di accertamento eseguito su strade non di proprieta’ dell’ente locale da cui dipende l’organo accertatore, che devono essere ripartiti in misura pari al 50 per cento ciascuno tra ente proprietario delle strade e ente da cui dipende l’organo accertatore;
  5. c) proventi derivanti da attivita’ di accertamento eseguito su strade di proprieta’ dell’ente da parte di organi accertatori dipendenti da altri enti locali.
  6. Si farà riferimento alla SOMME INCASSATE per l’anno 2019.
  7. Per gli anni passati, a partire dall’anno 2012, gli enti locali comunicheranno i dati, qualora non siano stati gia’ trasmessi o   siano   parzialmente rinvenibili nelle pubblicazioni relativi ai bilanci   consuntivi raccolti dal Ministero dell’interno o contenuti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) del Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base di istruzioni operative che verranno fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d’intesa con il Ministero dell’interno entro e non oltre il 31 marzo 2020.
  8. la ripartizione interessera’ il totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per tutti i procedimenti amministrativi connessi.
  9. trasmissione per via telematica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell’interno utilizzando la piattaforma informatica resa disponibile dal Ministero dell’interno – Direzione centrale della finanza locale – con apposita procedura
  10. la certificazione dei dati inseriti sara’ effettuata dal responsabile del servizio finanziario o del segretario comunale con apposita sottoscrizione, e non responsabile della Polizia Municipale!
  11. qualora la piattaforma non fosse disponibile per la compilazione della relazione entro il termine del 31 maggio, la stessa potra’ avvenire entro il 30 settembre 2020.
  12. In caso di errori nella compilazione della relazione o di dati mancanti, il Ministero chiederà l’integrazione entro 30 gg
  13. Possibilità di controlli a campione sugli enti locali.

Da una prima lettura pare opportuno fare alcune considerazioni.

Resta la discrezionalità degli enti locali indicazioni di vincoli di destinazione dei proventi sanzionatori da codice della stradale per le finalità stabilite dal CdS.

In particolare:

  • I proventi derivanti dagli eccessi di velocità (ex art. 142) vanno rendicontati a parte per individuare le quote spettanti all’ente accertatore e le quote eventuali spettanti agli enti proprietari delle strade, se diversi;
  • Tutti i proventi spettanti e derivanti dagli eccessi di velocità (ex art. 142) sono da destinare alle finalità indicate nel medesimo articolo.
  • All’interno delle finalità di cui al punto precedente non vi sono vincoli di sub-riparto
  • Tutti i proventi diversi da quelli derivanti dagli eccessi di velocità (ex art. 142), vanno ripartiti ex art. 208 come previsto ai commi 4, 5 e 5-bis

Non è stato rispristinato l’obbligo di trasmettere la deliberazione di G.M. di riparto dei proventi al Ministero.

E’ opportuno che il Responsabile della Polizia Locale del comune, faccia un monitoraggio costante dell’andamento degli incassi e della utilizzazione delle risorse, al momento dell’impegno di spesa e nella fase della liquidazione.

E’ necessario che il Responsabile della Polizia Locale del comune, determini annualmente la spesa di procedimento da aggiungere alla sanzione ed in particolare nella stessa quali sono le voci da conteggiare quali spese sostenute ( per tutti i procedimenti amministrativi connessi, ad esempio le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria sostenute per gli strumenti di misurazione ed accertamento delle infrazioni ).

 

 

 

 

NOTE

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Art.142 ,comma 12-quater CDS

Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell’interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all’anno precedente, l’ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell’articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell’ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti.

MODELLO RELAZIONE_ allegato

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PROVENTI 208 E 142 CDS

 

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2 Commenti

  1. mi chiedo: il disposto di cui al co. 6 dell’art. 1 del decreto, per cui la ripartizione va effettuata “al netto delle spese sostenute per tutti i procedimenti amministrativi connessi” pone nel nulla quanto stabilito dalla deliberazione n. 1/2019 della Corte dei Conti – sez. autonomie, per cui i “Ai fini della corretta quantificazione della quota del 50% dei proventi derivanti dall’accertamento
    delle violazioni dei limiti massimi di velocità […] non devono essere detratte le spese per il
    personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese
    connesse al rilevamento, all’accertamento e alla notifica delle stesse e quelle successive relative alla
    riscossione della sanzione” ??

  2. La questione contabile posta all’attenzione delle sezione autonomie della Corte dei Conti  si basa sulla risposta al quesito della corte territoriale Veneto che chiede l’uniforme parere,  volto a  derimere la questione di massima, alla luce della pluralità, e possibile divergenza, degli elementi interpretativi  esistenti “se, ai fini della corretta quantificazione della quota del 50% dei
    proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità secondo
    le previsioni di cui all’art. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992, da versare a favore
    dell’ente proprietario della strada, sia corretto detrarre da tale quota, oltre alle spese
    connesse al rilevamento, all’accertamento e alla notifica della violazione, ed a quelle
    successive relative alla riscossione della sanzione, anche quelle relative alle spese del
    personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni,
    comprese le attività svolte dal personale amministrativo interno”.

    Il consesso giurisdizionale nazionale si esprime nel modo che segue.

    La sezione autonomie nazionale dopo aver ricapitolato i punti cardini della struttura dell’rticolo 208 CDS, prima, e dell’articolo 142 CDS, poi, puntualizza e conferma ( come per altro stabilito nel parere della Sez. Molise del 2014) che :
    – sussiste rapporto di specialità tra i vincoli dei proventi derivanti dagli eccessi di velocità (art. 142) e tutti gli altri proventi da sanzioni stradali (art. 208);
    – il vincolo di destinazione posto dall’articolo 142 è assoluto e totale rispetto alle destinazioni indicate;
    –  le due tipologie di proventi necessitano di contabilità separate;
    – i proventi derivanti dai cd “eccessi di velocità” vanno ripartiti, semmai ve ne fosse diversità soggettiva, tra organo accertatore ed ente proprietario della strada.

    Chiarisce la sezione autonomie, nelle premesse che l’intento del legislatore  è quello di
    considerare le spese di accertamento incluse nella metà delle risorse percepite dall’ente da
    cui dipende l’organo accertatore.
    Si riferisce quindi chiaramente alla quota spettante all’organo accertatore e non alla quota da traferirire all’ente proprietario della strada!

    A rifinitura della interpretazione richiesta, il parere   definisce che :”Ai fini della corretta quantificazione della quota del 50% dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all’art. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992,
    attribuita all’ente da cui dipende l’organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all’accertamento e alla notifica delle stesse e quelle successive relative alla  riscossione della sanzione.”

    Il parere di massima è espressamente riferito alla quota “… attribuita all’ente da cui dipende l’organo accertatore…” poiché diversamente le spese detraibili (ad esempio personale addetto all’accertamento) comparirebbero due volte nella colonna delle tabelle di spesa degli allegati al bilancio ex D. Lgs 118/2011.

    Capire adesso come si integra la disposizione tecnica del Decreto Interministeriale, oggetto di recente proroga-termini per l’emergenza Covid-19 al 30 settembre p.v., è impresa ardua!

    Nel comunicato del 11 maggio il Viminale scrive  che :”… la proceduta telematica per l’invio da parte degli enti locali della relazione illustrativa riguardante i proventi per sanzioni derivanti dall’uso di mezzi meccanici di controllo delle violazioni delle norme di comportamento e la loro utilizzazione previsti dall’articolo 142, comma 12-quater del D.Lgs. n.285 del 1992 è stata definita ed è tecnicamente operativa….PERÒ…..le istruzione operative inerenti l’utilizzazione della nuova procedura telematica saranno fornite con apposita Circolare del Ministero dell’Interno in tempo utile affinché gli enti locali possano adeguatamente operare con il nuovo sistema informatico.”

    A giudizio di chi risponde, le “istruzioni operative”  serviranno per il funzionamento di una piattaforma digitale, governata da un algoritmo che avrà lo scopo analitico di far coincidere valori parziali e totali, collegati nelle varie celle delle tabelle presenti nelle “maschere” della piattaforma.

    La questione sostanziale riguarda il concreto uso dei proventi sanzionatori.
    Per la parte di spettanza dell’ente da cui dipende l’organo accertatore , le somme vanno “gestite” secondo la formula
    Totale Accetamtenti MENO somme non riscosse.

    Nella ripartizione,  per individuare la somma da destinare a favore dell’ente proprietario, si opererà nel seguente moto
    Totale Accertamenti velocità
    PIÙ somme provenienti dagli esercizi precedenti
    MENO spese sostenute.

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