I sistemi video non omologati, utilizzati ai fini della contestazione della violazione all’articolo 80 del C.d.S. in modalità differita, costituiscono un trattamento di dati personali non conforme al principio di liceità, correttezza e trasparenza e in assenza di un’idonea base giuridica. Il Comune (e la Polizia Locale) che opera in questo modo, agisce, pertanto in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 parr. 1-3 del Regolamento nonché art. 2-ter, comma 1, del Codice privacy.
Alla fine di una complessa istruttoria, il Garante ha sanzionato un Comune Siciliano per aver notificato un verbale per mancata revisione, utilizzando uno di questi sistemi non omologati ed estremamente diffusi, ad un cittadino che se ne è lamentato sotto il profilo della violazione alla disciplina in materia di trattamento dati.
Esito, se vogliamo, anche benevolo, dal punto di vista della sanzione comminata al Comune; sanzione ridotta a 4.000 Euro, oltre ad una specifica intimazione[1].
Il Comune era certamente soggetto all’obbligo di redigere una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, considerato che, ai sensi del citato art. 35, par. 3, lett. c), del Regolamento, la stessa è sempre richiesta in caso di “sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico”, che consente la raccolta di numerosissimi dati anche inerenti all’ubicazione e alla circolazione degli interessati.
Infine, v’è da dire che a nulla è valso -quanto alla difesa del Comune, l’argomento che “le telecamere sono state installate nell’ambito di un progetto validato dalla Prefettura”.
[1] “Adottare le misure idonee a (i) fornire agli interessati un’idonea informativa di primo livello, anche completando l’installazione della cartellonistica aggiornata in prossimità dei dispositivi di ripresa video installati nel territorio comunale e a rendere l’informativa di secondo livello facilmente reperibile e accessibile da parte degli interessati sul proprio sito web istituzionale, provvedendo altresì a pubblicare un’idonea informativa di secondo livello in merito al trattamento dei dati personali mediante il sistema di videosorveglianza ai fini dell’accertamento delle violazioni al Nuovo Codice della Strada, nonché (ii) svolgere o adeguare, se già in fase di redazione, la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali;
“comunicare a questa Autorità, fornendo un riscontro adeguatamente documentato, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative intraprese al fine di dare attuazione a quanto sopra ordinato ai sensi del citato art. 58, par. 2, lett. d), nonché le eventuali misure poste in essere per assicurare la conformità del trattamento alla normativa in materia di protezione dei dati personali”.



