Dal 15 settembre è obbligatorio il nuovo contrassegno invalidi…e l’adeguamento della segnaletica stradale

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Il 15 settembre 2015 è terminato il periodo transitorio di validità del “contrassegno invalidi” nazionale previsto dal regolamento di esecuzione del c.d.s. (di colore arancione) ed è diventato definitivamente obbligatorio, per i Comuni, il rilascio del nuovo «contrassegno di  parcheggio  per  disabili»,  conforme  al  modello previsto dalla raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea  del 4 giugno 1998 (di colore azzurro), e l’obbligo di sostituire, entro la medesima data, i vecchi contrassegni con quelli a norma UE.

Lo ha previsto l’articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2012, n. 151, “Regolamento recante  modifiche  al  decreto  del  Presidente   della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente  il  regolamento  di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, in materia  di strutture, contrassegno e segnaletica  per  facilitare  la  mobilità  delle persone invalide”.

Il medesimo articolo 3, al comma 3, ha previsto che entro la stessa data, 15 settembre 2015, la segnaletica stradale per l’individuazione e la delimitazione gli spazi di sosta riservati ai veicoli al servizio delle persone diversamente abili, di cui all’articolo 381, regolamento di esecuzione c.d.s., deve essere adattata alle intervenute modifiche: in caso di sostituzione i nuovi segnali e il simbolo di accessibilità devono essere conformi alle norme del D.P.R. 151/2012.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il parere prot. 3630, del 22 luglio scorso, ha precisato che la suddetta segnaletica doveva essere attuata, durante i tre anni di periodo transitorio, all’interno delle ordinarie procedure di manutenzione.

Nel caso di situazioni di irregolarità ancora non sanate, a far data dal 15 settembre 2015, il Ministero ritiene applicabile il disposto dell’articolo 77, comma 5, regolamento di esecuzione c.d.s., secondo cui:

5. .. É consentito il permanere in opera di segnali già installati che presentano solo lievi difformità rispetto a quelli previsti, purché siano garantite le condizioni di cui gli articoli 79, commi da 1 a 8, e 81. Quando tali segnali devono essere sostituiti, perché le loro caratteristiche non soddisfano ai requisiti di cui al comma 1 e all’articolo 79, la sostituzione deve essere effettuata con segnali in tutto conformi a quelli previsti nel presente regolamento.

Il Ministero, comunque, invita i Comuni ad attivarsi tempestivamente per l’adeguamento, in considerazione della scadenza del termine transitorio, che non sembra comportare un aggravio economico tale da giustificare un ulteriore ritardo.

 di Marco Massavelli

 

vedi anche: “Scade l’arco di validità del vecchio permesso “invalidi”. di Pino Napolitano

http://www.passiamo.it/site/index.php/codice-della-strada/opinioni/951-scade-l-arco-di-validita-del-vecchio-permesso-invalidi

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