Particolare tenuità del fatto e guida in stato di ebbrezza. La Cassazione ha detto si è applicabile

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Guidare un pò brilli anche se si superano le soglie penalmente sanzionate dall’art. 186 del Codice della strada  non sempre costituisce reato,  la Corte di Cassazione con sentenza nr. 33821 del 31 luglio 2015 si è espressa sull’applicabilità delle cause di esclusione della punibilità per “particolare tenuità”del fatto introdotta nel codice penale  dall’art. 1 del D.lgs. n. 28  del 16 marzo 2015 che ha inserito l’art. 131. Nella sentenza la Corte ha ritenuto che la fattispecie punita dall’art. 186 del Codice della strada (guida in stato di ebbrezza)  possegga i requisiti necessari per l’applicazione dell’istituto in quanto: trattasi di reato contravvenzionale punito con pene detentiva nel massimo inferiore a 5 anni  e nel caso esamninato non ricorrevano i presupposti dell’abitualità, ancora nella sentenza  il giudice di primo grado aveva ritenuto la minima offensività in quanto l’imputato era incensurato e non era stata accertato concretamente una pericolosità nella condotta di guida.

Anche se il fatto è antecedente all’entrata in vigore della legge, la norma è applicabile a tutti i processi in corso non definiti con sentenza passato in giudicato, per il principio del favor reo enunciato dall’art. 7 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo.

 Facendo un po’ i calcoli se non si è recidivi e   l’infrazione è stata commessa senza creare pregiudizi alla circolazione ( minima offensività) vale la pena di bere un bicchiere in più per non incorrere nella sanzione amministrativa  che va da € 527 a € 2.108  prevista dall’articolo 186 alla lettera a) del comma 2.  Calcoli frettolosi se pensiamo che è un Jolly che possiamo giocarci una sola volta e un avvocato da pagare c’è sempre per capire se riusciamo a farla franca.

Peppe Capuano

 

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