Con l’ordinanza n. 2030 del 2025, depositata il 3 ottobre 2025, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affrontato nuovamente il tema del mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del passeggero e delle conseguenze che tale condotta produce sul diritto al risarcimento dei danni in caso di incidente stradale. La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza più recente, confermando che la condotta imprudente del trasportato può comportare un concorso di colpa ai sensi dell’articolo 1227 del codice civile, ma solo quando sia dimostrato che l’omissione abbia avuto un’effettiva incidenza sull’entità del danno.
Il caso riguardava un sinistro avvenuto a Roma nel 2009. Il ricorrente, terzo trasportato a bordo di un’autovettura, aveva riportato lesioni personali — trauma cranico, frattura delle ossa nasali, distorsione alla caviglia destra e distrazione del rachide cervicale — a seguito della collisione tra il veicolo su cui viaggiava e un’altra vettura. Ritenendo di aver diritto al risarcimento integrale dei danni, l’uomo aveva citato in giudizio il conducente e la compagnia assicuratrice per la responsabilità civile automobilistica. Il Giudice di Pace, tuttavia, rigettava la domanda, rilevando che il passeggero non indossava la cintura di sicurezza al momento dell’impatto e che tale omissione aveva contribuito a determinare la gravità delle lesioni. Il Tribunale di Roma, in grado d’appello, confermava questa valutazione, affermando che il mancato uso della cintura costituisce concorso di colpa del danneggiato e impone una riduzione proporzionale del risarcimento.
Contro tale decisione il danneggiato ricorreva in Cassazione articolando cinque motivi, tra cui la violazione delle norme sull’onere della prova e sull’accertamento del nesso causale, oltre alla censura delle conclusioni peritali richiamate dal Tribunale. La Suprema Corte ha respinto integralmente il ricorso, ribadendo il principio secondo cui il passeggero che non indossa la cintura di sicurezza concorre alla produzione del danno subito, qualora risulti che l’uso del presidio avrebbe potuto ridurre, anche solo parzialmente, le conseguenze lesive dell’incidente. Tale concorso di colpa non deriva da un automatismo, ma richiede un accertamento rigoroso: è necessario cioè verificare, attraverso dati tecnici e medico-legali, che il comportamento omissivo abbia effettivamente inciso sull’entità del pregiudizio.
Nella motivazione, la Cassazione ha ricordato che la regola posta dall’articolo 1227 c.c. si fonda sul principio di autoresponsabilità del danneggiato: chi non adotta le cautele minime per la propria incolumità non può pretendere il risarcimento integrale del danno che egli stesso ha contribuito ad aggravare. Tuttavia, la Corte precisa che la prova della concreta incidenza causale del mancato uso della cintura spetta a chi eccepisce il concorso di colpa, ossia al convenuto o alla compagnia assicuratrice. Tale prova può essere fornita anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, purché fondate su elementi tecnici e logici, come le modalità del sinistro, la dinamica dell’impatto e l’entità delle lesioni.
Nel caso esaminato, la consulenza medico-legale aveva accertato che la mancata protezione del torace e del capo, conseguente all’assenza della cintura, aveva determinato un aggravamento delle lesioni, in particolare il trauma cranico e la frattura nasale. Di conseguenza, i giudici di merito avevano correttamente applicato la riduzione del risarcimento. La Cassazione, condividendo tale ricostruzione, ha confermato che l’accertamento tecnico può legittimamente fondare la valutazione di concorso di colpa, non essendo necessario un nesso di certezza assoluta, ma di elevata probabilità logica e scientifica.
La decisione appare in linea con un orientamento ormai consolidato, secondo cui la violazione delle norme di comportamento previste dal Codice della strada, in particolare quelle dirette alla tutela della propria incolumità, può rilevare non solo sul piano amministrativo o penale, ma anche sul piano civilistico. Tuttavia, la Corte ribadisce l’importanza di evitare automatismi sanzionatori: non ogni omissione dell’uso della cintura comporta di per sé una riduzione del risarcimento, ma solo quella che abbia avuto un’effettiva incidenza causale. L’approccio seguito dai giudici di legittimità si distingue per equilibrio, poiché tutela contemporaneamente il principio di responsabilità personale e quello di proporzionalità del risarcimento.
In definitiva, l’ordinanza n. 2030/2025 della Cassazione conferma che l’uso delle cinture di sicurezza non rappresenta solo un obbligo imposto dal Codice della strada, ma costituisce un comportamento rilevante ai fini civilistici, in quanto espressione di diligenza verso sé stessi. Il passeggero che non le indossa non perde automaticamente il diritto al risarcimento, ma può vederlo ridotto nella misura in cui il suo comportamento abbia aggravato il danno. Si tratta di una pronuncia di equilibrio e di buon senso, che richiama tutti — automobilisti, trasportati e operatori del diritto — all’importanza della prudenza e del rispetto delle regole come fondamento non solo della sicurezza, ma anche della giustizia risarcitoria.
ordinanza n. 2030 del 2025, depositata il 3 ottobre



