L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con parere n. 3428/2025 del 23 settembre 2025, ha fornito chiarimenti in merito ad un’ipotesi di conflitto di interessi di un comandante della polizia Locale di un piccolo comune al quale erano stati assegnati compiti gestionali ulteriori.
L’ANAC, in via preliminare ha evidenziato che la valutazione sulla complessa questione dell’esclusività della funzione di Comandante del corpo di Polizia negli enti locali non spetta a questa Autorità che può invece pronunciarsi, come anche sottolineato nel PNA 2019 (pag. 49-50), sui conflitti di interesse, in forma di ausilio all’operato dell’ente e in un’ottica preminentemente collaborativa.
Richiamando poi gli interventi legislativi in materia ha ribadito che l’ordinamento consente adesso di affidare altre funzioni al Comandante del corpo di Polizia locale. Ciò non toglie che l’amministrazione dovrà valutare la questione in termini di opportunità e con le necessarie cautele specie nel caso in cui al soggetto responsabile dell’Area di Polizia Locale sia assegnata la titolarità di altri uffici con funzioni di gestione e amministrazione attiva ai sensi del comma 221 della legge 208 del 2015 («Legge di stabilità 2016»).
In tal senso l’ente avrà cura di svolgere un’attenta valutazione e di motivare adeguatamente al fine di evitare la presenza di situazioni di conflitto d’interessi tra le diverse attività svolte, rammentando che la sovrapposizione in capo ad una stessa figura, di funzioni di autorizzazione e al contempo di funzioni di vigilanza e controllo delle autorizzazioni rilasciate, può generare situazioni di evidente conflitto di interessi, atteso che vengono in tal modo a coincidere in un unico soggetto la funzione di controllore dei provvedimenti che egli stesso ha rilasciato.
Il soggetto che si trovi in una situazione di conflitto di interessi, deve segnalarlo tempestivamente al superiore gerarchico, che, esaminate le circostanze, valuta se la situazione rilevata realizzi un conflitto di interessi idoneo a ledere l’imparzialità dell’agire amministrativo. La decisione motivata del superiore in merito alla situazione di conflitto deve essere poi comunicata al dipendente e, in caso si ritenga sussistente il conflitto, dovranno essere anche comunicate ed attuate le misure idonee a presidiare e arginare tale situazione.
Riguardo poi al possibile conflitto di interessi nelle procedure di gara, per il quale si rinvia all’art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, che chiarisce tra l’altro che “si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione”, il personale che versa in tale ipotesi di conflitto ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all’ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all’esecuzione.
Anche in tal caso spetta alle stazioni appaltanti adottare misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni (a titolo esemplificativo, prevedendo le misure della doppia firma sull’atto di aggiudicazione di un contratto pubblico nelle ipotesi di conflitto di interessi con riferimento a una specifica procedura e del rilascio di dichiarazione per ogni singola gara), nonché vigilare sulle medesime misure.
Parere anticorruzione del 23 settembre 2025 – fasc.3428.2025



