La Corte dei Conti, Sezione Controllo per l’Emilia Romagna, con delibera n. 9/2026/VSG, in tema di conferimento di incarichi esterni ex art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2000, ha ribadito che essi sono consentiti solamente ove vi sia una impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse interne.
L’impossibilità deve essere qualitativa e non meramente soggettiva.
La verifica del requisito non può sostanziarsi nell’invio di una nota agli uffici con la quale si chiede al personale di esprimere la propria eventuale disponibilità allo svolgimento delle prestazioni e alla constatazione del mancato riscontro alla nota stessa, né che sia già impegnato.
Occorre, invece, dimostrare che le competenze richieste non siano rinvenibili all’interno dell’ente.
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