Valutazione dei segretari comunali: la Cassazione richiama il ruolo dell’OIV e i limiti della discrezionalità del Sindaco

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Cass. civ., Sez. lavoro, ord. 17 marzo 2026, n. 6109 –

massima: La valutazione della performance del segretario comunale deve essere effettuata nell’ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall’ente, con effettivo coinvolgimento dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) e sulla base di parametri oggettivi previamente definiti; il giudizio espresso dal Sindaco, pur rilevante ai sensi dell’art. 99 del d.lgs. n. 267/2000, non può costituire l’unico elemento valutativo né discostarsi immotivatamente dalle risultanze tecniche del procedimento, dovendo essere adeguatamente motivato e coerente con gli esiti dell’istruttoria tecnico-valutativa.

Con l’ordinanza n. 6109 del 17 marzo 2026, la Corte di cassazione, Sezione lavoro, interviene sul sistema di valutazione della performance dei segretari comunali, chiarendo i rapporti tra organo politico e organismo tecnico nell’ambito del pubblico impiego contrattualizzato.

La vicenda riguarda l’impugnazione, da parte di un segretario comunale, della valutazione individuale ricevuta, ritenuta non conforme ai parametri normativi e sganciata da criteri oggettivi. I giudici di merito avevano ricondotto tale valutazione nell’ambito della discrezionalità datoriale dell’amministrazione, escludendo la possibilità di un intervento sostitutivo del giudice.

La Corte di cassazione, pur confermando che la valutazione rientra nei poteri gestionali della pubblica amministrazione, ne delimita l’esercizio, affermando che essa deve svolgersi nel rispetto delle regole procedimentali, dei principi di correttezza e buona fede e dei criteri di ragionevolezza.

Il profilo decisivo della pronuncia riguarda il ruolo dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), cui il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 attribuisce funzioni essenziali nel ciclo della performance. Secondo la Corte, la valutazione del segretario comunale non può fondarsi esclusivamente sul giudizio del Sindaco, ma deve tenere conto delle risultanze e del contributo tecnico dell’OIV.

Nel caso esaminato, la decisione di merito è stata censurata proprio per non aver considerato il coinvolgimento dell’organismo tecnico, limitandosi a valorizzare la valutazione espressa dall’organo politico.

La pronuncia si raccorda al principio di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa, di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 165/2001, e alla peculiare posizione del segretario comunale, che, pur dipendendo funzionalmente dal Sindaco ai sensi dell’art. 99 del d.lgs. n. 267/2000, resta soggetto al sistema di misurazione e valutazione della performance.

Ne consegue che l’attribuzione dell’indennità di risultato richiede una valutazione coerente con i parametri normativi e con il sistema tecnico di verifica, non potendo essere fondata su un apprezzamento esclusivamente discrezionale.

In accoglimento del ricorso, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio, affermando la necessità di un riesame della vicenda che tenga conto del ruolo dell’OIV e del corretto svolgimento del procedimento valutativo.

sentenza 6109/2026

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