Cassazione, sentenza n. 35233/2025: annullata la condanna per oltraggio e lesioni. “Il fatto non sussiste” e manca la querela

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La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35233 del 29 ottobre 2025, ha annullato senza rinvio la condanna inflitta dalla Corte d’appello di Catania a Pa.Gi. per oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni personali, chiudendo definitivamente il procedimento.

Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’episodio era scaturito da una multa per divieto di sosta: l’imputato avrebbe preteso che l’agente strappasse il verbale e le avrebbe lanciato contro il bollettario. Successivamente, recatosi al Comando della Polizia municipale, avrebbe reiterato le sue proteste scagliando del denaro verso un operatore e spingendolo contro una porta, causandogli lesioni.

In primo grado il Tribunale di Modica aveva escluso la resistenza a pubblico ufficiale e dichiarato improcedibili le lesioni per mancanza di querela. La Corte d’appello, accogliendo il ricorso del Pubblico ministero, aveva però riqualificato i fatti come oltraggio a pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 341-bis c.p., condannando l’imputato a quattro mesi e venti giorni di reclusione.

La Cassazione ha ribaltato il verdetto, ritenendo insussistente un elemento essenziale dell’oltraggio: la presenza di almeno due persone estranee all’atto d’ufficio. Tale requisito, necessario perché l’offesa possa ledere non solo l’onore del singolo agente ma anche il prestigio della Pubblica Amministrazione, non è stato adeguatamente provato. Le testimonianze non confermavano che altre persone fossero presenti e in grado di percepire le frasi contestate; la Corte d’appello non aveva fornito elementi sufficienti a riguardo.

Venendo meno questo presupposto, il reato di oltraggio non sussiste. Di conseguenza, è caduta anche l’aggravante che rendeva procedibile d’ufficio il reato di lesioni personali: in assenza della querela della persona offesa, l’azione penale non poteva essere esercitata.

La Suprema Corte ha quindi disposto l’annullamento senza rinvio del capo relativo all’oltraggio e di quello relativo alle lesioni, ponendo fine alla vicenda giudiziaria nei confronti dell’imputato.

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