banco di prova importante per gli enti locali. Non si tratta più solo di tracciare a terra qualche spazio riservato, ma di comprendere come la mobilità, l’inclusione e l’urbanistica si incontrino in un ambito dove la tutela dei diritti fondamentali non può essere affidata alla sola discrezionalità amministrativa. È in questo contesto che si inserisce la recente ordinanza del Consiglio di Stato n. 3334/2025, una decisione che segna un passaggio netto nella lettura dell’art. 381 del Regolamento del Codice della Strada e che obbliga i Comuni a un cambio di prospettiva, prima ancora che di procedure.
La normativa che regola gli stalli personalizzati, infatti, è sempre esistita, ma spesso è stata interpretata in modo restrittivo o applicata attraverso regolamenti comunali troppo rigidi e con criteri standardizzati per ogni procedura. L’art. 381 del DPR 495/1992, che rappresenta il nucleo giuridico della questione, prevede che un Comune possa assegnare uno stallo riservato direttamente alla persona con disabilità titolare del contrassegno, in assenza di un parcheggio privato utilizzabile e in presenza di particolari condizioni viarie, che vanno valutato caso per caso. È una formulazione che, letta con gli occhi della tecnica, sembra limitare l’ambito di applicazione. Ma letta nel suo contesto naturale, cioè nel quadro della mobilità delle persone con disabilità, assume un significato molto più ampio. Lo stallo personalizzato non è un “favore” che il Comune concede quando le condizioni lo permettono, ma una misura specifica che risponde a un concreto bisogno di accessibilità.
La Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata dall’Italia ormai da anni, ha introdotto il principio dell’accomodamento ragionevole, un concetto che gli enti locali devono necessariamente tenere presente. Significa che, quando una normazione generale non basta a garantire pari opportunità, ed eguaglianza sostanziale, l’amministrazione deve intervenire con misure mirate, costruite sulla situazione concreta della persona interessata. Lo stallo personalizzato è esattamente una di queste misure: uno strumento pensato per assicurare la mobilità quotidiana a chi, senza di esso, si troverebbe in una condizione di svantaggio evidente e non rimediabile in altro modo.
La vicenda sfociata nella decisione del Consiglio di Stato nasce proprio dal contrasto tra questo principio e l’atteggiamento di alcuni enti locali che continuano ad affidarsi a valutazioni generiche, come la presunta assenza di criticità nella zona, il basso livello di traffico o l’“abbondanza” di posti auto non verificata con sopralluoghi reali. Ciò che il Consiglio di Stato rimprovera non è la scelta finale, ma la superficialità dell’istruttoria. Gli amministratori, infatti, non possono più considerare queste domande come richieste ordinarie di sosta: devono analizzare nel dettaglio le condizioni di vita del richiedente, la morfologia della strada, la presenza o meno di barriere architettoniche, la disponibilità effettiva di posti e l’esistenza di un parcheggio privato realmente fruibile.
Il messaggio, pur espresso in forma giuridica, è di una chiarezza disarmante: non esistono automatismi. Ogni richiesta deve essere valutata nella sua unicità. E se l’amministrazione decide di negare lo stallo, deve farlo con motivazioni che non si limitino a formule standard, ma che derivino da un’istruttoria compiuta, documentata e verificata sul posto. In caso contrario, la decisione è viziata e può essere facilmente annullata.
La sentenza segna inoltre un altro passaggio fondamentale per gli enti locali: molti regolamenti comunali, ancora oggi basati su criteri rigidi – distanze prefissate dall’abitazione, soglie astratte di traffico, limiti legati alla tipologia di strada – risultano ormai superati. Non perché siano illegittimi in sé, ma perché non sono più in grado di garantire quella valutazione caso per caso che la normativa nazionale e internazionale impone. In altre parole, non è la regola generale ad essere sbagliata, ma l’impossibilità, causata dalla stessa regola, di adottare la misura più adatta a una situazione personale concreta.
Per i Comuni, ciò significa ripensare completamente l’impostazione delle proprie politiche di sosta. Non è più sufficiente avere un regolamento che elenchi condizioni standard; occorre un sistema che permetta all’amministrazione di comprendere le reali necessità del richiedente e di costruire risposte personalizzate. Questo comporta sopralluoghi sistematici, documentazione tecnica adeguata, coinvolgimento degli uffici sociali e, sempre più spesso, un dialogo con l’Autorità Garante per le Disabilità, la cui presenza nella vicenda giudiziaria oggetto dell’ordinanza ha svolto un ruolo determinante.
L’effetto più concreto della decisione è che la discrezionalità amministrativa del Comune non è cancellata, ma viene ricondotta nei binari corretti: può operare solo all’interno dei limiti fissati dalla legge e in funzione della tutela dei diritti della persona, non delle esigenze organizzative dell’ente. Questo non vuol dire che ogni richiesta debba essere accolta, ma significa che ogni diniego deve poggiare su ragioni solide, tecniche, specifiche e legate all’effettiva impossibilità di installare lo stallo senza compromettere la viabilità o la sicurezza.
È necessario allora chiedersi cosa cambierà nei prossimi anni. Gli enti locali saranno chiamati a rivedere le proprie procedure interne, ad aggiornare i regolamenti, a formare il personale e ad adottare una cultura amministrativa più attenta ai diritti fondamentali. Lo stallo personalizzato diventerà sempre meno un’eccezione e sempre più una misura ordinaria, inserita a pieno titolo nella pianificazione urbana e nella gestione degli spazi pubblici. Anche il contenzioso cambierà: le amministrazioni che continueranno a basarsi su criteri rigidi o su valutazioni generiche correranno un rischio elevato di soccombere in giudizio, mentre quelle che costruiranno istruttorie solide e trasparenti potranno difendere le proprie scelte con maggiore serenità.
In definitiva, la sentenza non guarda solo alla singola vicenda, ma a un’intera stagione amministrativa. La mobilità delle persone con disabilità non può più essere affrontata con strumenti pensati per esigenze ordinarie. Serve una lettura nuova, più attenta, più elastica, più consapevole che dietro ogni richiesta di uno stallo personalizzato non c’è un problema di parcheggio, ma un bisogno di autonomia. E sta ai Comuni, oggi più che mai, costruire risposte all’altezza di quel bisogno.




La vs. iniziativa è una panacea e approfitto, secondo l’antico detto: “Stretta la foglia, larga la via…dite la vostra che ho detto la mia.”
Oggi 23/12/25 è arrivato uno strale, piuttosto che una strenna. Ad un anno e 4 giorni da una multa che ho preso con l’auto di mia moglie, feci immediato ricorso e dal Vice Prefetto Aggiunto dott.ssa Paola Marino mi è stato notificato il Decreto che ritiene INAMMISSIBILE il mio ricorso, poiché persona non titolata per l’attivazione della procedura di cui all’art. 203 e 196 C.d.S.. Eppure l’art. 203 C.d.S. c. 1 parla di “Trasgressore” e questo impedisce la relativa istruttoria? In realtà il Decreto è del 31/07/25, ma è stato notificato a mia moglie solo oggi 23/12/25. Ritengo irricevibile come un pugno nello stomaco di una persona di 80nni, una violenza inaudita, mia moglie di 77 anni a piangere ed io disperato. In qualità di trasgressore pensavo di avere la legittimità passiva. Pensavo di fare un favore alla collettività per tutte le ricerche e lo studio che ho svolto per questo caso e la voragine di incongruenze e inesattezze, con rilevatore dell’infrazione non Omologato e segnali non a norma. Col Decreto del 31/07/2025 viene ricordato che: entro 30 giorni dalla Notifica, ho tempo di proporre ricorso davanti al Giudice di Pace. La notifica è di oggi 23/12/2025 e perciò avrei tempo per ricorrere dinanzi al Giudice di Pace entro il 22/01/2026.
Se il balletto tra Polizia Locale e Prefettura è costellato di vari Step, come mai che i Vigili Urbani che hanno inviato al Prefetto la loro istruttoria non sono stati all’altezza di capire che io non ero la persona Titolata per fare il Ricorso? Siamo sotto la soglia di povertà assoluta, avremmo il beneficio del Gratuito Patrocinio, ma è difficile come trovare un oasi nel deserto, un avvocato che faccia i nostri interessi.
Di colpo, il Prefetto, a sostegno delle fasce più deboli, che promuove la partecipazione civica e il rispetto della Costituzione, annulla l’inviolabile Diritto alla difesa di cui all’art. 24 Cost. e la possibilità di far conoscere al Prefetto la grave e insostenibile situazione di degrado, del come si vengano a instaurarsi situazioni che portano a sanzionare oltre i limiti che la legge impone. E allora scopro e penso: Perché la dottoressa Marino ha trovato codesto escamotage? Vuole ingraziarsi il Comune di Cavallino che non è incluso tra i Paesi ai quali presta i suoi servigi? Solo il 3/11/25 ha compilato la dichiarazione sull’insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità di cui al c. 1 art. 20 D. Lgs. 8/4/13 n. 39. Mi mancano le Forze per combattere. Se il Vece Prefetto Aggiunto aveva a cuore il suo Alto incarico di verificare quanto avviene nel territorio e aiutare i cittadini ad avere maggiore rispetto per le Forze dell’Ordine, forse staremo tutti un poco meglio. perché una persona che non è stata inclusa nell’infrazione, ha semplicemente prestato la sua auto al marito, deve pagare e perdere punti della patente e non deve poter ricorrere al Prefetto come per Legge e dopo aver pensato, che passati 369 giorni dall’infrazione, ormai dopo i fatidici 210 Giorni e tirato un profondo respiro, si ritrova a disperarsi perché non ha l’età per dire basta agli abusi, anche da parte chi gli abusi li dovrebbe combattere. Adiosu!