Appalti. – Omessa indicazione del CCNL – Non può essere attivato il soccorso istruttorio.

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Con  sentenza 29 luglio 2024 n. 581, il T.A.R. Umbria, Sez. I, ha sancito che l’omessa indicazione del CCNL applicato, non può essere sanata con l’attivazione del soccorso istruttorio, stante la chiara formulazione dell’art. 101, comma 1, d.lgs. n. 36 del 2023 e la pacifica giurisprudenza in materia di non soccorribilità (sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante) degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell’offerta (tecnica od economica), e neanche mediante il rimedio del soccorso procedimentale. poiché ammesso dalla giurisprudenza solo ove non volto ad integrare l’offerta ma a chiarire la reale portata della stessa.

Ammettere il soccorso equivarrebbe a consentire la modifica dell’offerta da parte dell’operatore concorrente.

Il T.A.R. ha ritenuto che l’assenza della dichiarazione concernente il CCNL applicato  non risulta surrogabile da nessuna delle differenti dichiarazioni richieste dalla Stazione Appaltante.

I richiami indicati nelle altre dichiarazioni facenti parte della documentazione amministrativa, non sciolgono il nodo della scelta del/dei CCNL concretamente applicato/i, che resta rimessa all’operatore economico e non è evincibile dagli atti  trasmessi alla Stazione appaltante.

Né può ritenersi in alcun modo implicita nella mancata dichiarazione l’accettazione del CCNL proposto dalla Stazione appaltante.

TAR Umbria 581 del 2024

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