DOMANDA:
Salve, con la presente desidero porre un quesito. Per una cerimonia il pirotecnico ha fatto una richiesta di licenza per lo sparo di fuochi pirotecnici a terra. Il luogo è privato. Chiedo se deve essere rilasciata licenza ai sensi dell’art. 57 del TULPS ? e da chi deve essere rilasciata dal sindaco o dal responsabile del suap, visto che siamo in un comune dove non vi è un commissariato di Pubblica Sicurezza?
Comandante Polizia Municipale comune di P.
RISPOSTA:
Premesso che l’articolo 1 del R.D. 773/1934 (TULPS) dispone che nei Comuni ove non ha sede la Questura o il Commissariato di Pubblica Sicurezza, il Sindaco riveste la qualifica di Autorità locale di pubblica Sicurezza e il successivo articolo 57 del citato R.D. stabilisce che “Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco nè lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa”.
Dalla lettura dell’articolo 57 del T.U.L.P.S. si rileva che il rilascio dell’autorizzazione è in capo al Sindaco anche perché non può invocarsi l’applicazione della separazione dei poteri tra organi politici e organi burocratici di cui all’articolo 107 comma 5 del T.U.E.L che dispone: “A decorrere dall’entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I, titolo III l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.
Infatti la seconda parte del comma 5 continua …, salvo quanto previsto dall’articolo 50, comma 3, e dall’articolo 54 al comma 1 lett a), e proprio quest’ultimo articolo prevede che “Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”, ne consegue che il provvedimento di cui all’articolo 57 TULPS non può rientrare nella separazione dei poteri previsti dall’articolo 107 del D.lgs. 267/2000.
Ciò nonostante detta ricostruzione normativa può apparire in contrasto con le nuove previsioni di assetto della Pubblica Amministrazione che vedono una netta separazione tra organi burocratici ed organi politici, al fine di evitare un’ingerenza all’interno dei procedimenti amministrativi degli apparati politici. La perplessità dell’ emanazione del provvedimento in capo al Sindaco, può essere superata dalla mancata discrezionalità in capo all’organo emittente del provvedimento che risulta vincolato da un’attività istruttoria necessariamente svolta dalla struttura burocratica, ovvero il SUAP.
Come da previsione normativa in attuazione dell’articolo 38 del D.L. 112/98 ed in riferimento al D.P.R. n.160 del 07/09/2022 Il SUAP è individuato come l’unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi; Nel caso di specie il destinatario del provvedimento è sempre un pirotecnico ovvero l’imprenditore a cui è affidato l’allestimento e l’esecuzione dello spettacolo pirotecnico che dispone di qualificate competenze tecniche derivanti dalla titolarità della licenza ex art. 47 T.U.L.P.S. alla fabbricazione e/o deposito di esplosivi per la quale è propedeutica l’abilitazione ex art. 101 T.U.L.P.S., in questo modo può essere superata anche la perplessità dell’adozione del provvedimento da parte dell’organo politico, investito per legge dal potere, senza margini rilevanti circa l’eventuale discostamento dall’istruttoria proposta dalla struttura burocratica di riferimento(SUAP).
Alla luce di quando su esposto si ritiene, che l’istruttoria va affidata al SUAP, ma spetta all’autorità di P.S. la firma del Provvedimento fatto salvo eventuali poteri di delega in capo al Sindaco.
si accettano osservazioni giuridicamente orientate che si discostano dalla ricostruzione fatta.