La Corte di Cassazione torna ad occuparsi di veicoli in stato di abbandono.
Il legale rappresentante di una società veniva condannato perché, in assenza della prescritta autorizzazione, aveva operato un deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi ed, in particolare, di carcasse di veicoli, metalli, vetri, inerti e materiale edile.
Nel caso di specie, la natura di rifiuti dei veicoli non è contestabile avuto riguardo alla chiara descrizione per la quale essi sono qualificati, senza mezzi termini, come “veicoli fuori uso” (o “in disuso”) perchè in stato di abbandono ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, articolo 3, comma 2, lett. d), e dei quali peraltro l’imputato non ha mai dedotto una diversa destinazione.
Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209
“Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”
Art. 3.
Definizioni
- Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «veicoli», i veicoli a motore appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all’allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore;
b) «veicolo fuori uso», un veicolo di cui alla lettera a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche;….omissis…. - Un veicolo e’ classificato fuori uso ai sensi del comma 1, lettera b):
a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso o tramite il concessionario o il gestore dell’automercato o della succursale della casa costruttrice che ritira un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. E’, comunque, considerato rifiuto e sottoposto al relativo regime, anche prima della consegna al centro di raccolta, il veicolo che sia stato ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, salvo il caso di esclusivo utilizzo in aree private di un veicolo per il quale e’ stata effettuata la cancellazione dal PRA a cura del proprietario;
b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati;
c) a seguito di specifico provvedimento dell’autorita’ amministrativa o giudiziaria;
d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorche’ giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono. - Non rientrano nella definizione di rifiuto ai sensi del comma 1, lettera b), e non sono soggetti alla relativa disciplina, i veicoli d’epoca, ossia i veicoli storici o di valore per i collezionisti o destinati ai musei, conservati in modo adeguato, pronti all’uso ovvero in pezzi smontati.
Lo stato di abbandono in cui versa il veicolo, stabilisce la Corte di Cassazione Penale, con la sentenza n. 47262 del 10 novembre 2016, esonera il giudice dalla necessità di indagare l’intenzione del detentore, posto che deve essere considerato “fuori uso” in base alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 209 del 2003, articolo 3, sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privo delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, sia quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata.
Peraltro quando una cosa corrisponde, come nel caso di specie, alle caratteristiche di rifiuto normativamente stabilite, è eventualmente onere dell’interessato fornire la prova rigorosa della sussistenza dei presupposti per escludere tale natura o comunque fruire di un regime più favorevole.