L’ANAC, con delibera n. 33/2024, ha fornito chiarimenti sulla nomina e sul ruolo del Responsabile Unico di Progetto (RUP) nelle procedure di gara in seguito all’entrata in vigore del nuovo Codice Appalti.
L’ANAC, dopo aver richiamato le disposizioni normative in vigore, evidenzia che il RUP deve essere nominato tra i dipendenti della stazione appaltante, preferibilmente in servizio presso l’unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso di adeguati requisiti (come indicati nell’art. 15 e nell’allegato I.2) e competenze professionali, “nel rispetto dell’inquadramento contrattuale e delle relative mansioni”; secondo le previsioni del nuovo Codice, non sussiste per la stazione appaltante un vincolo specifico nella scelta del RUP, ma al contrario il d.lgs. 36/2023 rimette alla piena discrezionalità delle singole amministrazioni, l’individuazione del modello organizzativo ritenuto più idoneo ai fini dell’individuazione del Rup ed eventualmente dei Responsabili di fase, sulla base dei requisiti di professionalità e di competenza richiesti dalle norme stesse; che è necessario evitare la sovrapposizione di ruoli e funzioni, soprattutto per quanto riguarda le attività di controllo e verifica contabile.