Il TAR Sardegna con la Sentenza n. 793 del 03/10/2025 ha ribadito che anche negli affidamenti diretti sottosoglia di cui all’art. 50, comma 1 lett. b), pur prevedendo cha la scelta dell’operatore, anche in caso di interpello di più operatori economici, è operata discrezionalmente dalla Stazione appaltante, questa incontra il limite nell’obbligo di motivare le ragioni delle proprie scelte e di rispettare le previsioni della lex specialis. La discrezionalità non può tradursi in arbitrarietà o travisamento dei fatti.
Tale principio discende dall’art. 17, comma 2, del D.Lgs. n.36/2023, il quale stabilisce che, in caso di affidamento diretto, l’atto di affidamento deve indicare l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alla ragioni della scelta, nonché i requisiti generali e, se richiesti, quelli tecnico –professionali ed economico – finanziari.
La sentenza evidenzia che l’affidamento diretto è comunque un atto amministrativo che deve essere razionale, motivato e tracciabile.
SENTENZA DEL TAR SARDEGNA N 793 DEL 2025



