ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE – ART. 31 DEL D.P.R. N. 380/2001 – VA MOTIVATA ACQUISIZIONE SUPERIORE A QUELLA DOVE INSISTONO GLI ABUSI

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Il TAR Campania – Sezione Ottava, con sentenza n. 6223 del 17/09/2025, richiamando la Sentenza n. 16 dell’11/10/2023 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ha ribadito che l’acquisizione al patrimonio  comunale  prevista dall’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, è automatica dopo la scadenza del termine di novanta giorni dall’ingiunzione di demolizione.

Secondo il TAR:

 “Il provvedimento di acquisizione, peraltro, presenta una natura afflittiva di talché è necessario che la mancata demolizione – da intendersi quale illecito omissivo ulteriore rispetto all’originario illecito edilizio costituito dall’abusiva edificazione – sia imputabile al soggetto che subisce la sanzione; questi potrà dimostrare di essersi trovato nella condizione di non aver potuto demolire, ad es., per causa di forza maggiore. L’onere della prova in merito alla non imputabilità dell’omessa ottemperanza all’ordine di demolizione, come pure è chiarito dall’Adunanza plenaria, ricade sul soggetto passivo dell’acquisizione in ossequio al principio di vicinanza della prova.

A seguito della perdita “ipso iure” del bene, pur se accertata successivamente, chi lo possiede ormai senza idoneo titolo giuridico non può né demolirlo, né modificarlo, ed è tenuto a corrispondere un importo all’Amministrazione proprietaria per la sua disponibilità che avviene “sine titulo”.

Decorso il termine di novanta giorni dalla notifica dell’ordine di demolizione, quindi, il proprietario inottemperante non può intervenire sul bene né può chiedere alcuna sanatoria in quanto è venuto meno il proprio titolo di legittimazione. Del resto, anche l’art. 36 co. 1 del TUED, nel regolare l’accertamento di conformità, impedisce la presentazione della relativa istanza scaduto il termine di novanta giorni di cui all’art. 31 co. 3 del medesimo D.P.R. n. 380/2001.

Può l’acquisizione riguardare un’area superiore a quella dove insistono gli abusi?

In merito, il TAR ha richiamato l’orientamento della Giustizia Amministrativa secondo cui, “qualora l’acquisizione riguardi un’area superiore a quella riferibile al sedime dell’edificazione abusiva, occorre una specifica motivazione oltre all’indicazione dei parametri urbanistici impiegati per commisurare l’area che si intende acquisire.

L’acquisizione dell’area ulteriore, da un lato, deve recare precise indicazioni relative all’estensione e, dall’altro, deve essere giustificata mediante la specificazione delle ragioni che rendono l’estensione medesima funzionale e strumentale rispetto all’acquisto del bene abusivo e della relativa area di sedime. L’amministrazione procedente è, peraltro, tenuta a indicare la classificazione urbanistica e il relativo regime per l’area oggetto dell’abuso edilizio nonché a sviluppare (in base agli indici di fabbricabilità, territoriale o fondiaria, conseguentemente applicabili), il calcolo della superficie occorrente per la realizzazione di opere analoghe a quelle abusive come previsto dal menzionato art. 31 co. 3 del D.P.R. n. 380/2001 (v., tra gli altri, T.A.R. Napoli, Campania, sez. III, 02/01/2025, n.40; T.A.R. Roma, Lazio, sez. II, 02/11/2023, n.16250).

TAR CAMPANIA SEZIONE OTTAVA SENTENZA N 6223 DEL 2025

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