L’articolo 25 della Legge n°120/2010, importò, com’è ormai noto, la modifica dell’articolo 142 del codice della strada (peraltro, anche successivamente modificato dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla L.26 aprile 2012, n. 44).
Essenzialmente la modifica si risolse –ad opera della lettera d) del primo comma del citato articolo 25- nell’aggiungere tre nuovi commi al citato articolo del codice dedicato alla “velocità”.
Tra questi brillava la previsione del comma 12-quater che così recita: “ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell’interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all’anno precedente, l’ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell’articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis e’ ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell’ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze».
Fuori dal codice della strada, con la previsione del comma 2 dell’articolo 25 della citata Legge, veniva sancito: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, e’ approvato il modello di relazione di cui all’articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono definite le modalita’ di trasmissione in via informatica della stessa, nonche’ le modalita’ di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma. Con il medesimo decreto sono definite, altresi’, le modalita’ di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocita’”.
Il comma 3 della disposizione richiamata prevedeva,, infine che: “le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell’articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal presente articolo, si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dell’emanazione del decreto di cui al comma 2”.
Orbene, il 31 maggio si avvicina e, nonostante il tentativo in extremis di approvare il regolamento richiamato dal comma 2 dell’articolo 25 della Legge n°120/2010, ancora non fa parte del nostro ordinamento la normativa secondaria atta a mettere in moto il sistema di rendicontazione puntuale dei proventi delle sanzioni stradali.
Come comportarsi in questo caso, alla luce del vuoto normativo? Si deve assecondare la pretesa del Ministero dell’interno di rendicontare comunque, a dispetto della patente carenza dell’obbligo nel contesto descritto, o si deve assecondare l’ANCI che ha sempre sostenuto il concetto: “no regolamento – non rendicontazione!”
Ognuno agisca secondo coscienza e scienza.
Tutti sappiano, ad ogni buon conto, che l’ANCI Emilia Romagna, con proprio parere del 16 maggio 2014 (n°114) , conferma che:
a) i proventi delle sanzioni stradali vanno gestiti sempre conformemente alle previsioni di Legge (anche perché, la magistratura potrà sempre verificare le violazioni del caso, in ogni suo ambito di intervento, a prescindere dal regolamento relativo alla rendicontazione);
b) mancando il supporto informatico per rendicontare, non occorre inviare ancora nulla.
Pino Napolitano
P.A.sSiamo


