Accensione residui vegetali una questione difficile e controversa, che solleva importanti quesiti.

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La pratica di bruciare i residui colturali è tuttora ampiamente diffusa non solo per la velocità con cui si consegue l’eliminazione dei rifiuti agricoli, ma anche per alcuni vantaggi che la pratica comporta, come la riduzione del carico di erbe infestanti e delle avversità biotiche sui terreni interessati.

Una  problematica  di non poco conto quella relativa all’abbruciamento dei residui vegetali che ha messo in crisi il mondo agricolo forestale, anche  alla luce del provvedimento sulla Terra dei fuochi, in relazione all’introdotto reato di combustione dei rifiuti (legge n. 6/2014).

Tuttavia, si è del parere che l’abbruciamento dei rifiuti  non sia sempre nei termini di come la  questione è illustrata da alcuni  mezzi d’informazione, in quanto   questo comportamento non ha rilevanza penale qualora rientri in un contesto di conduzione  colturale agricola o forestale.

Sul punto preme ricordare la normativa vigente che regola tale fattispecie.

Con l’emanazione del  Decreto Legislativo n. 205 del 03.12.2010, che ha recepito la nuova normativa europea sui rifiuti (Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo), è stata  modificata  in modo sostanziale la parte IV del D.lgs 152/2006, in particolare ha mutato il campo di applicazione della normativa sui rifiuti stessi, con riferimento ai residui delle colture agricole.

L’art. 13 del predetto d. lgs n. 205/2010, riscrivendo e sostituendo l’art. 185 del D. lgs 152/06, ha indicato tra le categorie escluse dal campo di applicazione della parte quarta del decreto(“Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”) “paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”, che, pertanto, sono stati tolti dall’esclusione del campo di applicazione della normativa sui rifiuti

Il D. lgs 205/2010 ha, pertanto, escluso dalla normativa sui rifiuti tutto il materiale agricolo/forestale non pericoloso riutilizzato in processi nella selvicoltura o per produzione di energia da biomassa, in ogni caso mediante metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Tanto premesso,  si ritiene utile ripercorrere asetticamente i dettami che l’art. 13 del predetto d. lgs. 205/2010 e precisamente vogliamo porre l’attenzione se l’abbruciamento di residui vegetali abbia o meno una rilevanza come fattispecie penale.

Detta norma intende escludere tale verde agricolo o forestale dalla nozione di rifiuto se utilizzato in agricoltura ovvero se inserito in un processo finalizzato alla produzione di energia secondo metodi che non danneggiano l’ambiente, né mettono in pericolo la salute umana.

Nella fattispecie, la combustione dei residui vegetali fuoriesce senz’altro dalla seconda parte della norma, in quanto non produttiva di energia, mentre sembra rientrarvi nella prima parte, proprio in virtù del fatto che la pratica di bruciare i residui colturali è tuttora ampiamente diffusa proprio perché  per  alcuni vantaggi che la pratica comporta, come  l‘eliminazione della vegetazione  infestante e/o  degli  agenti patogeni sui terreni interessati.

Pertanto, sembra che tale attività di combustione dei residui vegetali rientrano nell’utilizzazione in agricoltura, il che ne farebbe escludere la natura di rifiuto.

Alberto Voccia

P.A. sSiamo

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