Violazione del Codice della strada per eccesso di velocità

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I giudici della seconda sezione Civile della Corte di Cassazione con sentenza n. 19486 del 23 luglio 2018, hanno ritenuto che in caso di mancata identificazione della identità del conducente effettivo autore della violazione incombe su colui che ha la momentanea disponibilità materiale del veicolo fornire gli elementi per risalire all’identità dell’effettivo conducente.

LA VICENDA

Un automobilista proponeva appello avverso la sentenza con la quale il Giudice di Pace di Bergamo aveva rigettato il ricorso in opposizione avverso il verbale di contestazione elevato per la violazione dell’art.142, ottavo comma del codice della strada, per mancata identificazione dell’autore materiale e per non essere la stessa il soggetto passivo della pretesa amministrativa. Secondo l’appellante, il Giudice di Pace aveva violato il disposto dell’art.112 codice procedura civile, posto che le ragioni dell’opposizione, relative alla mancata identificazione dell’autore materiale del fatto, erano state disattese senza alcuna motivazione. Chiedeva che in accoglimento del proprio ricorso in opposizione, venisse dichiarata l’insussistenza della violazione contestata. I giudici respingevano il ricorso precisando che il veicolo si trovava nella piena disponibilità della ricorrente e quindi incombeva su di essa l’onere di fornire alla Polizia stradale gli elementi per risalire all’identità dell’effettivo conducente cui era passata, al momento della commissione dell’infrazione, la momentanea disponibilità materiale del veicolo, mentre ella, invece, non ha negato di trovarsi alla guida, ma ha semplicemente asserito di non ricordare chi fosse al volante. Decisiva era stata ritenuta, in particolare, la mancata identificazione della identità del conducente effettivo autore del fatto accertato dalla Polizia stradale. L’automobilista decide di contestare ancora il provvedimento ufficializzato dalla Prefettura, e così presenta ricorso in Cassazione, spiegando che l’essere affidatari del veicolo non vuol dire di per sé essere autori materiali della violazione.

LA DECISIONDE

Gli Ermellini rigettano il ricorso ritenendo che la proprietaria del veicolo ha provveduto a dichiarare che il veicolo sanzionato era stato posto nella disponibilità» della zia, a cui però, in qualità di affidataria del veicolo, la legge non assegna le stesse possibilità che ha assegnato al proprietario. Di conseguenza, la zia ha la possibilità di dimostrare di non essere l’autore materiale dell’illecito indicando esattamente l’autore materiale, ma non potrà dichiarare, spiegano i Giudici, di non essere l’autore dell’illecito ed omettere (come può fare il proprietario del veicolo) di indicare chi sia stato l’autore dell’illecito. Senza dire che nel caso de quo, la ricorrente non ha neppure indicato le ragioni oggettivamente condivisibili che non le hanno consentito di indicare l’autore materiale dell’illecito. Piuttosto e, al contrario, (…) non ha negato di trovarsi alla guida del veicolo al momento dell’omissione dell’infrazione ma ha semplicemente asserito di non ricordare chi fosse al volante (….). Sicché, anche per questa ragione la sentenza impugnata non merita di essere censurata. Confermate in toto le sanzioni (multa, sospensione e decurtazione dei punti della patente) adottate nei confronti della zia quale affidataria del veicolo.

 

 

 

Corte di Cassazione Civile sezione II, 23 luglio 2018 n. 19486

Fatti di causa

La sig.ra PA. NA., con atto di citazione notificato con raccomandata spedita il 29.11.2010, proponeva appello avverso la sentenza n. 2494/10 pubblicata con lettura in udienza in data 16.9.2010, con la quale il Giudice di Pace di Bergamo aveva rigettato il ricorso in opposizione, proposto dalla stessa nei confronti della Prefettura di Bergamo e della Polizia Stradale di Bergamo, avverso il verbale di contestazione S.P.V. n. (omissis) elevato per la violazione dell’art.142/8 C.d.S., per mancata identificazione dell’autore materiale e per non essere la stessa il soggetto passivo della pretesa amministrativa. Secondo l’appellante, il GdP aveva violato il disposto dell’art.112 cod. proc. civ., posto che le ragioni dell’opposizione, relative alla mancata identificazione dell’autore materiale del fatto, erano state disattese senza alcuna motivazione. Chiedeva che in accoglimento del proprio ricorso in opposizione, venisse dichiarata l’insussistenza della violazione contestata.

Si costituiva in giudizio, per la Prefettura di Bergamo, U.T.G., l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado, che, con completa e pertinente motivazione, aveva respinto le pretestuose difese della ricorrente, in mancanza dell’assolvimento dell’obbligo a carico di proprietario ed affidatario del veicolo sanzionato di dimostrare l’identità del conducente effettivo autore del fatto.

Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 34 del 2014, rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello. Secondo il Tribunale di Bergamo, posto che il veicolo, al momento dell’infrazione, si trovava nella piena disponibilità della sig.ra Pa. Na. incombeva sulla stessa l’onere di fornire alla Polizia Stradale di Bergamo gli elementi per risalire all’identità dell’effettivo conducente cui era passata, al momento della commissione dell’infrazione, la momentanea disponibilità materiale del veicolo. Circostanza, per altro, lasciata nell’incertezza dalla stessa ricorrente che non ha negato di trovarsi alla guida del veicolo al momento della commissione dell’infrazione, ma semplicemente asserito di non ricordare chi fosse al volante.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Pa. Na. con ricorso affidato ad un motivo. La Prefettura di Bergamo, e la Polizia Stradale di Bergamo, in questa fase non hanno svolto attività giudiziale.

Ragioni della decisione

1.= In via preliminare il Collegio prende atto che il ricorso non risulta notificato all’Avvocatura generale dello Stato ma all’Avvocatura distrettuale di Bergamo. In linea generale, qualora la notificazione del ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. sia affetta da nullità perché effettuata presso l’Avvocatura distrettuale, anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato, ove non sia seguita la spontanea notifica di controricorso da parte dell’intimata malamente raggiunta dalla notifica del ricorso, deve ordinarsi la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; rinnovazione che, se eseguita, ha l’effetto di sanare tale nullità ex tunc impedendo la decadenza dall’impugnazione (Cass., ord. 30 giugno 2006, n. 15062); e restando in tal caso abilitata l’intimata a depositare il proprio controricorso anche al di là dei termini a tal fine previsti per il caso di rituale notificazione del ricorso (Cass. 14 ottobre 2005, n. 20000; Cass. 7 settembre 2006, n. 19242);

1.1.= Tuttavia, il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da sostanziali garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato sarebbe superflua la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti, atteso che la stessa si tradurrebbe in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali (Cass. n. 4850 del 2017).

Pertanto, il Collegio, essendo il ricorso infondato, ritiene non necessario ordinare la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ..

2.= Con l’unico motivo di ricorso Pa. Na. lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n, 3 cod. proc. civ. ed, in particolare, dell’art. 2697 cod. civ. sull’onere probatorio. Secondo la ricorrente, essere affidatari del veicolo non vuol dire di per sé essere autori materiali della violazione e non essendo stato identificato l’autore la prova che l’affidatario sia anche l’autore materiale non è certo posta a carico del ricorrente, così come avrebbe ritenuto il giudice di secondo grado. Piuttosto, la prova che l’autore materiale fosse l’affidatario avrebbe dovuto essere assolta dall’amministrazione procedente in quanto l’obbligata solidale non indicava l’affidatario quale autore materiale e, diversamente non avrebbe potuto essere, non potendosi conoscere direttamente situazioni alle quali non si era presenti.

2.1.= Il motivo è infondato.

Ai fini di avviare a soluzione la questione prospetta appare opportuno premettere che, nel caso in esame, è stata accertata una violazione dell’art. 142 comma 8 del CdS, ovvero una violazione del limite di velocità prefissati dallo stesso codice della Strada. La violazione dell’art. 142, comma 8 CdS. comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55, nonché’ la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi e la decurtazione, ai sensi dell’art. 126-bis CdS., di dieci punti dal punteggio attribuito alla patente di guida. Sennonché mentre la sanzione amministrativa pecuniaria è posta solidalmente a carico del proprietario del veicolo oggetto dell’infrazione e dell’autore materiale dell’illecito, la decurtazione di dieci punti dal punteggio attribuito alla patente di guida va posta a carico dell’effettivo autore materiale dell’illecito. Tuttavia, ai sensi dell’art. 126 bis: “La comunicazione (che l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, dovrà dare all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida) deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione (e) nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero, altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. (…) Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250 a Euro 1.000.”. Come appare del tutto evidente l’art. 126 bis CdS da la possibilità al proprietario del veicolo sanzionato di trasformare definitivamente la decurtazione del punteggio della patente in sanzione pecuniaria, proprio dichiarando di non essere l’autore dell’illecito e omettendo di indicare chi fosse l’autore materiale dell’illecito.

Ora, nel caso in esame, il proprietario del veicolo (che per quanto si possa desumere risponderebbe nella persona di una nipote della sig.ra Pa. Na.) ha provveduto a dichiarare, con raccomandata, che il veicolo sanzionato era stato posto nella disponibilità della sig.ra Pa., ed è, questo, un dato certo, confermato dalla stessa sig. ra Pa..

Ciò detto la sig.ra Pa. risulta, dunque, essere il soggetto indicato ai sensi dell’art. 126 bis CdS dal proprietario del veicolo sanzionato, al quale, però, la legge non assegna le stesse possibilità che ha assegnato al proprietario. Piuttosto, il soggetto indicato dal proprietario ha la possibilità di dimostrare di non essere l’autore materiale dell’illecito indicando esattamente l’autore materiale ma non potrà dichiarare di non essere l’autore dell’illecito ed omettere (come può fare il proprietario del veicolo) di indicare chi sia stato l’autore dell’illecito, proprio perché l’art. 126 bis, nella parte che qui interessa è norma speciale (consente al solo proprietario di omettere di indicare l’autore materiale ove ricorrono giustificati motivi), e, dunque, di stretta interpretazione che non consente di estendere il vantaggio assegnato al proprietario del veicolo sanzionato anche ad altri soggetti e/o al soggetto indicato dal proprietario del veicolo.

2.2. = Senza dire che nel caso specifico, la ricorrente non ha neppure indicato le ragioni oggettivamente condivisibili che non le hanno consentito di indicare l’autore materiale dell’illecito. Piuttosto e, al contrario, la sig.ra Pa. “(…) non ha negato di trovarsi alla guida del veicolo al momento dell’omissione dell’infrazione ma ha semplicemente asserito di non ricordare chi fosse al volante (….)”. Sicché, anche per questa ragione la sentenza impugnata non merita di essere censurata.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio posto che La Prefettura di Bergamo e La Polizia Stradale di Bergamo, intimati, in questa fase non hanno svolto attività giudiziale. Il Collegio dà atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma I-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dà atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002 sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma I-bis dello stesso art. 13.

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