Nel complesso e spesso frammentato sistema della trasparenza amministrativa, il recente parere ANAC n. 752/2026 interviene su un tema che continua a generare incertezze applicative negli enti pubblici: gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi ai dirigenti, previsti dall’art. 14 del d.lgs. 33/2013.
L’Autorità, chiamata a fornire un chiarimento interpretativo, prende posizione su una questione ormai nota agli operatori: la mancata adozione del regolamento attuativo che dovrebbe definire in modo puntuale quali dati pubblicare per i titolari di incarichi dirigenziali. Un vuoto normativo che, nel tempo, ha inciso profondamente sull’effettività degli obblighi di trasparenza.
Il punto di partenza è chiaro: l’art. 14, comma 1-bis, estende ai dirigenti una serie articolata di obblighi informativi, originariamente previsti per i titolari di incarichi politici. Tuttavia, come evidenziato dall’ANAC, tali obblighi risultano oggi solo parzialmente applicabili, proprio in ragione dell’incompletezza del quadro regolatorio .
Il parere ricostruisce la sequenza normativa: il legislatore aveva demandato a un regolamento governativo, da adottarsi ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, il compito di individuare i dati oggetto di pubblicazione per i dirigenti. Il termine, inizialmente fissato al 31 dicembre 2020 e successivamente prorogato al 30 aprile 2021, è ormai decorso senza che il regolamento sia stato emanato.
Le conseguenze sono tutt’altro che marginali. Secondo l’Autorità, infatti, questa lacuna determina una vera e propria sospensione degli obblighi di pubblicazione, nonché delle attività di vigilanza e delle eventuali sanzioni connesse. Una sospensione che non è generalizzata, ma che richiede una lettura attenta delle diverse tipologie di incarichi dirigenziali.
lo schema di pubblicazione dell’ ANAC ex art. 14 nel quale viene precisato che l’obbligo – in attesa del regolamento prevede che è sospeso per i dirigenti diversi da quelli di cui agli artt. 19, co. 3 e 4 d.lgs. 165/2001 (cfr. Delibera n. 497 del 3 dicembre 2025).
Nel dettaglio, per i titolari di incarichi dirigenziali (art. 14, co. 1-bis e 1-quinquies) occorre distinguere:
titolari di incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell’art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. n.165/2001: si applicano tutti gli obblighi dell’art. 14 (cfr. sentenza cc 20/2019).
titolari di incarichi dirigenziali diversi da quelli di cui all’art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. n. 165/2001: l’applicazione degli obblighi dell’art. 14 – eccetto il co. 1-ter[1] – è sospesa nelle more dell’adozione del regolamento di cui all’art. 1, co. 7, d.l. n. 162/2019.
titolari di incarichi di elevata qualificazione (EQ) con deleghe e ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali: l’applicazione di tutti gli obblighi dell’art. 14 è sospesa nelle more dell’adozione del regolamento di cui all’art. 1, co. 7, d.l. n. 162/2019.
titolari di incarichi di elevata qualificazione (EQ) senza deleghe e non facenti funzioni dirigenziali (art. 14, co. 1-quinquies): per questi l’art. 14 trova applicazione limitatamente alla lett. b) (pubblicazione del cv) del comma 1. L’applicazione di tale norma è sospesa nelle more dell’adozione del regolamento di cui all’art. 1, co. 7, d.l. n. 162/2019.
Ed è proprio su questo punto che il parere assume particolare rilievo operativo. L’ANAC distingue nettamente tra categorie di dirigenti, delineando un regime differenziato. Per i dirigenti apicali nominati ai sensi dell’art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. 165/2001[2] – vale a dire quelli più direttamente connessi all’indirizzo politico – gli obblighi di trasparenza restano pienamente operativi. Diversamente, per la generalità dei dirigenti pubblici, tali obblighi risultano sospesi fino all’adozione del regolamento .
Analoga sospensione riguarda anche i titolari di incarichi di elevata qualificazione, sia nel caso in cui esercitino funzioni dirigenziali, sia quando ne siano privi. In quest’ultimo caso, l’unico obbligo teoricamente residuo – la pubblicazione del curriculum vitae – risulta comunque congelato.
A prima vista, dunque, sembrerebbe profilarsi una significativa attenuazione del principio di trasparenza. Ma il parere introduce una precisazione decisiva, destinata a incidere concretamente sull’operatività delle amministrazioni.
Resta infatti pienamente vigente l’obbligo previsto dall’art. 14, comma 1-ter, del d.lgs. 33/2013. Si tratta della disposizione che impone ai dirigenti di comunicare l’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica e alle amministrazioni di pubblicare tale dato.
L’ANAC sottolinea come la finalità della norma sia quella di consentire il controllo sul rispetto del limite massimo retributivo nel pubblico impiego, garantendo la conoscibilità di tutte le componenti del trattamento economico.
La nozione di “emolumenti complessivi”, peraltro, viene interpretata in senso ampio: non solo stipendio e indennità, ma anche compensi per incarichi aggiuntivi, consulenze e attività svolte presso altre amministrazioni o società partecipate. Un approccio estensivo coerente con la ratio di trasparenza sostanziale della disciplina.
Il quadro che emerge è, dunque, quello di una trasparenza “a geometria variabile”, in cui convivono obblighi sospesi e obblighi pienamente efficaci. Una situazione che riflette, da un lato, le difficoltà di coordinamento normativo e, dall’altro, la necessità di garantire comunque livelli minimi di controllo sulla spesa pubblica.
In attesa dell’adozione del regolamento – che continua a rappresentare il tassello mancante – le amministrazioni sono chiamate a muoversi con cautela, evitando interpretazioni estensive degli obblighi sospesi, ma assicurando al contempo il rigoroso rispetto di quelli ancora vigenti.
Il parere ANAC n. 752/2026, in definitiva, non introduce nuovi obblighi, ma svolge una funzione essenziale di chiarificazione: delimita con precisione l’ambito della sospensione e richiama l’attenzione su ciò che, nonostante tutto, resta doveroso pubblicare. In un sistema in cui la trasparenza è principio cardine dell’azione amministrativa, anche le zone d’ombra normative devono essere lette alla luce di un equilibrio tra legalità formale e accountability sostanziale.
[1] Ciascun dirigente comunica all’amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L’amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l’ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.
[2] Comma 3 art 19 D.lgs. 165/2001: Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all’articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.
Comma 4 art 19 D.lgs. 165/2001: Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all’articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.



