La durata delle licenze e la natura del parere della CCVLPS
Secondo quanto previsto dall’art.13 comma 1 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), come modificato dall’articolo 13, comma 1, lettera a), del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, “Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di tre anni, computati secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio“. Sennonché, l’art.11 comma 2 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (aggiunto dall’art. 2, D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311) stabilisce che “In deroga a quanto previsto dall’articolo 13 della legge, le autorizzazioni di cui al titolo III della stessa legge, la cui durata non sia già stabilita da altre leggi statali o regionali, hanno carattere permanente, salvo che si riferiscano ad attività da svolgersi per un tempo determinato”.
Su queste basi, il TAR (T.A.R. Sicilia Catania Sez. IV, 18/06/2018, n. 1269) ha accolto il ricorso di un esercente, in relazione ad un provvedimento limitativo, sul piano della durata, del parere della CCVLPS, preordinata ad una licenza di pubblico spettacolo, in quanto “la limitazione temporale del parere è illegittima per violazione di legge, rectius dell’art.141 del regolamento esecutivo del T.U.L.P.S., e per eccesso di potere, non essendo giustificata, né giustificabile in ragione del rilevato pericolo di incendio ritenuto superato all’esito dell’istruttoria procedimentale condotta, ferma restando, comunque, la possibilità per l’Amministrazione di esercitare i suoi poteri di controllo successivi sull’attività autorizzata”.
Sul punto i giudici, peraltro, ci rammentano che: “la determinazione che conclude il subprocedimento di valutazione dell’idoneità tecnica di un locale secondo quanto previsto dagli artt. 80, t.u.p.s. n. 773 del 1931 e 141 del regolamento di esecuzione n. 635 del 1940, si configura idoneo a spiegare immediati effetti lesivi, tenuto conto del suo carattere vincolante quanto al riscontro delle condizioni di agibilità e di sicurezza dei locali per l’organo che deve rilasciare l’atto autorizzatorio (Sindaco) nell’esercizio dei poteri di polizia amministrativa a livello locale in base alla delega di cui all’art. 19, n. 19, D.P.R. n. 616 del 1977” (Consiglio di Stato, sez. VI, 21/05/2009, n. 3118, Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento N. 00169/2017, e più in generale Consiglio di Stato, sez. V, 23/03/2015, n. 1556)”.