Verbale di accertamento e querela di falso. Attendibilità delle prove testimoniali.

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Una delle classiche reazioni all’atto della notifica di un verbale di accertamento di infrazioni al Codice della Strada è “non è assolutamente possibile ! Quel giorno mi trovavo in tutt’altro posto, e posso dimostrarlo !”.

Scatta, quasi automaticamente, la “questione di principio” ed il conseguente ricorso, supportato da prove testimoniali.

Come noto, il verbale di accertamento ex art. 2700 c.c. fa piena prova di quanto attestato, fino a querela di falso ed è a tale rimedio che il solerte oppositore ha ricorso.

La sentenza Cass. civ., sez. II, 09/02/2015, n. 2416, ha affrontato, e risolto, la questione più sopra riportata.

A sostegno della querela il ricorrente sosteneva di essersi trovato, nelle condizioni di tempo e di luogo di cui al verbale, nel proprio studio, in riunione con due suoi colleghi i quali hanno confermato  il ricorrente si trovasse ad almeno 50 km. dal luogo in cui sarebbe stata commessa la presunta infrazione.

Invece, la S.C. ha ribadito che, in tema di prova testimoniale, la valutazione del giudice di merito in ordine all’attendibilità dei testimoni escussi si sottrae al controllo di legittimità allorché sia corredata da motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa vigente in materia.

Al riguardo va considerato, infatti, che una prova testimoniale può essere disattesa per ragioni d’inattendibilità sia intrinseca, riferita cioè alla persona del teste e alla sua credibilità soggettiva, sia estrinseca, vale a dire per l’oggettiva non plausibilità del fatto narrato ovvero del suo ricordo.

Le deposizioni dei testi, rese a distanza di anni e in base ad un ricordo sollecitato dallo stesso opponente, sono state considerate prive di riscontri idonei a confermare l’assunto attoreo e, pertanto, non meritevole di accoglimento.

Di conseguenza non è sufficiente contestare la veridicità del fatto storico, né tentare di provare il contrario con improbabili testi, né proporre querele di falso, se il verbale è ben fatto.

Michele Orlando

P.A.sSIAMO

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