Velocità, segnaletica, chilometro: ricorre l’obbligo di distanza solo per i dispositivi completamente automatici.
La Cassazione civile Sez. II, con Sentenza del 09-12-2019, n. 32104, in accoglimento di un ricorso promosso dall’Avvocatura dello Stato per conto della Prefettura di Grosseto ha rimarcato che, alla luce del coacervo normativo di cui ai commi 12 bis -12 quater dell’art. 142 del Codice della strada , la previsione che i dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme dell’art. 142 C.d.S., debbano essere collocati ad almeno un chilometro dal segnale stradale che impone il limite di velocità, ha inteso riferirsi unicamente ai casi in cui i dispositivi siano finalizzati al controllo remoto delle violazioni e cioè siano collocati ai sensi del D.L. n. 121 del 2002, citato art. 4 (come convertito in legge) e, perciò, non riguarda i casi in cui l’accertamento dell’illecito sia effettuato con apparecchi elettronici mobili presidiati con la presenza di un organo di polizia stradale, la cui distanza deve essere soltanto adeguata e non è, quindi, da ritenersi prefissata normativamente (in tal senso, in via interpretativa, ancorchè non in modo vincolante, hanno chiarito il complesso normativo in questione le circolari del Ministero dell’Interno del 12 agosto 2010, n. 300/A/11310/10/101/3/3/9, del 29 dicembre 2010, n. 300/A/16052/10/101/3/3/9 e del 26 marzo 2012, n. 300/A/2289/12/101/3/3/9, le quali pongono, infatti, tutte riferimento alla portata della L. n. 120 del 2010, art. 25, comma 2).
“Questa interpretazione è da privilegiarsi perchè si pone in un rapporto di coerenza logica con la ragione giustificatrice sottesa alla norma di cui dell’art. 25, comma 2, della più volte citata L. n. 120 del 2010, che corrisponde a quella di consentire all’utente stradale di disporre di elementi per poter avvistare, in tempo utile, la prescrizione relativa al mutamento del limite di velocità, al fine di regolare quest’ultima in condizioni di sicurezza, ovvero in conformità alla valutazione prudenziale predeterminata ex ante dall’ente proprietario o gestore del tratto stradale.Pertanto, nel caso di dispositivi completamente automatici, tali elementi di sostanziano unicamente nell’apposizione del cartello segnalatore della velocità, onde si profila congruo imporre una determinata ed ampia distanza tra il segnale e la postazione di rilevamento (pari, per l’appunto, ad almeno 1 Km), mentre nell’ipotesi di accertamento eseguito con modalità manuale mediante apparecchi elettronici nella diretta disponibilità della polizia stradale e dagli stessi agenti gestiti con la presenza in loco, quest’ultima predisposizione rappresenta un elemento ulteriore (rispetto al punto in cui risulta apposto il cartello indicatore del limite di velocità) per effetto del quale l’utente è messo nelle condizioni di avvistare, con maggiore anticipo, la stessa posizione di rilevamento, così rimanendo giustificata l’esclusione dell’osservanza del predetto limite di 1 Km previsto dalla L. n. 120 del 2010, art. 25, comma 2.Deve, perciò, affermarsi il principio di diritto, al quale dovrà uniformarsi il giudice di rinvio, in base al quale il disposto della L. n. 120 del 2010, art. 25, comma 2 – che impone l’obbligo di collocare il dispositivo di rilevamento elettronico ad almeno un chilometro dal segnale stradale che impone il limite di velocità – si riferisce esclusivamente alle ipotesi in cui l’accertamento del superamento di detto limite avvenga mediante l’impiego di dispostivi di controllo remoto delle violazioni installati ai sensi del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4 (conv., con modif., dalla L. 1 agosto 2002, n. 168), e non invece ai casi (come avvenuto nella fattispecie oggetto di causa) nei quali l’accertamento sia stato effettuato in modalità manuale con la presenza degli operatori di polizia stradale”.