Termine per l’adozione del provvedimento di confisca in materia di circolazione stradale.

1
10351

Termine per l’adozione del provvedimento di confisca in materia di circolazione stradale.
Si tratta solo di una sentenza di merito, che espressamente dichiara di fare riferimento ad una giurisprudenza non consolidata in sede di legittimità; ma è pur vero che il Tribunale di Ravenna ha confermato, in appello, l’annullamento (cfr.: sentenza del 29/11/2019) per tardività, dell’ordinanza della Prefettura con cui era stato confiscato un veicolo (ez art. 193 CdS), tanto per il mero superamento del termine del procedimento.
Per il giudice: “è chiaro che qualora il legislatore non preveda, come nel caso della confisca di cui all’art. 193 CdS, alcun termine finale la conclusione del procedimento non può essere lasciato alla libera scelta dell’Amministrazione la quale nell’emanare il provvedimento successivo scaturente da quello prodromico non può agire nell’ambito dei suoi specifici poteri discrezionali ma deve agire nel campo di un’attività punitiva amministrativa, il cui esercizio è configurato dalla legge in termini di doverosità e di celerità. Tali criteri sono stabiliti dalla L. n. 241 del 1990 n. 241 che all’art. 2 comma 2 dispone le Pubbliche Amministrazioni determinano per ciascun procedimento, in quanto non già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi; il 3 comma dispone che qualora le pubbliche amministrazioni non vi provvedano il termine predetto è di 90 giorni. Parte della giurisprudenza di legittimità, cui questo giudice aderisce, ritiene diversamente che “in tema di circolazione di veicoli a motore privi di copertura assicurativa, la mancata previsione di un termine entro il quale la confisca del veicolo deve essere disposta con ordinanza-ingiunzione emessa, d’ufficio, dal Prefetto non comporta che l’ordinanza stessa possa essere adottata in qualsiasi tempo, giacchè con riferimento alla ordinanza che dispone la confisca- che costituisce una sanzione amministrativa accessoria-trova applicazione il termine di 90 giorni (di cui all’art. 204 CdS come modificato dall’art. 18 L. n. 340 del 2000 applicabile ratione temporis) decorrente dalla scadenza del termine di 10 giorni entro il quale l’ufficio cui appartiene l’organo accertatore deve ai sensi dell’art. 210 comma 3 CdS trasmettere il processo verbale di contestazione al Prefetto (cfr. Cass. n. 10214/2005)”.
La sentenza è molto discutibile, ma ne va preso atto.

Pubblicità

1 commento

  1. Buongiorno,
    avrei un quesito sui tempi in cui ritenere esecutiva un’ordinanza di confisca di attrezzature da officina irregolare. In particolare, data una richiesta di nulla osta da parte dell’organo accertatore, ai fini di ottenere la devoluzione delle stesse a proprio favore, che tempi vanno considerati affinché la propria ordinanza camerale di confisca divenit esecutiva?
    Grazie per l’attenzione

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui