Lesioni personali stradali e stato di alterazione: esclusione di automatismi e centralità del nesso causale – Nota a Cass. pen., Sez. IV, 3 aprile 2026, n. 12601

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Massima

In materia di lesioni personali stradali ai sensi dell’art. 590-bis c.p., la sussistenza della responsabilità penale non può essere desunta automaticamente dalla violazione degli artt. 186 e 187 del Codice della strada, essendo invece necessario accertare, in concreto, il nesso causale tra lo stato di ebbrezza o di alterazione e la condotta di guida, alla luce della dinamica del sinistro e della violazione di specifiche regole cautelari. Integra, inoltre, la nozione di “malattia insanabile” di cui all’art. 583, comma 2, n. 1, c.p. una condizione patologica irreversibile e permanente che comporti un stabile pregiudizio delle capacità psico-fisiche, anche in assenza di perdita totale della funzione.

  1. Inquadramento della vicenda e questioni giuridiche rilevanti

La pronuncia in commento si inserisce nel solco della giurisprudenza relativa ai delitti di cui all’art. 590-bis c.p., affrontando profili di particolare rilievo sistematico quali: il rapporto tra stato di alterazione e colpa, la verifica del nesso causale e la qualificazione delle lesioni come “gravissime” ai sensi dell’art. 583 c.p.

Nel caso di specie, l’imputato veniva ritenuto responsabile del reato di lesioni personali stradali aggravate, ai sensi dell’art. 590-bis, comma 2, c.p., per aver, alla guida del proprio veicolo in stato di ebbrezza alcolica (art. 186 C.d.S.) e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.), perso il controllo del mezzo, invaso la corsia opposta e impattato contro un ostacolo fisso, cagionando al passeggero lesioni qualificate come gravissime.

Il ricorso per cassazione si articolava su tre direttrici fondamentali:

  • la contestazione della ricostruzione del fatto e del nesso causale;
  • la qualificazione delle lesioni ai sensi dell’art. 583 c.p.;
  • la legittimità della revoca della patente ex art. 222 C.d.S.
  1. I limiti del sindacato di legittimità e l’inammissibilità del ricorso

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, richiamando i consolidati principi in tema di giudizio di legittimità ex artt. 606 e 591 c.p.p.

In particolare, viene censurata la aspecificità dei motivi di ricorso, formulati in violazione dell’art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., in quanto prospettanti in modo cumulativo e indifferenziato vizi di violazione di legge e di motivazione, senza una puntuale individuazione delle parti della decisione impugnata affette da ciascun vizio.

La Corte ribadisce altresì che il giudizio di cassazione non può tradursi in una rivalutazione del merito, essendo preclusa ogni rilettura del compendio probatorio, specie in presenza di una cd. “doppia conforme”, salvo il caso di manifesta illogicità della motivazione o travisamento della prova.

  1. Stato di alterazione e responsabilità colposa: la necessità del nesso causale in concreto

Il cuore della decisione attiene al rapporto tra violazione delle norme sulla guida in stato di ebbrezza o alterazione (artt. 186 e 187 C.d.S.) e responsabilità per il delitto di cui all’art. 590-bis c.p.

La Corte afferma un principio di fondamentale rilievo:

la responsabilità penale non può essere fondata su un automatismo tra stato di alterazione e verificazione dell’evento lesivo, essendo necessario accertare che tale stato abbia avuto una incidenza causale concreta sulla condotta di guida.

In tale prospettiva, le norme del Codice della strada, in particolare gli artt. 140 e 141 C.d.S., assumono rilievo quali regole cautelari, la cui violazione può integrare la colpa specifica, ma solo se si dimostri che la loro inosservanza abbia determinato, secondo un giudizio di alta probabilità logica, l’evento dannoso.

Nel caso di specie, la Corte ritiene adeguatamente motivata la decisione dei giudici di merito, i quali hanno desunto il nesso causale:

  • dalla dinamica del sinistro (invasione della corsia opposta e impatto contro un albero);
  • dalla assenza di fattori esterni idonei a spiegare l’evento;
  • dalla condotta di guida non commisurata alle condizioni della strada (art. 141 C.d.S.);
  • dalla mancata reazione del conducente (assenza di frenata).

In tale contesto, lo stato di alterazione è stato valorizzato non in via automatica, ma quale elemento idoneo a spiegare la riduzione dei tempi di reazione e delle capacità di controllo del veicolo, concorrendo causalmente alla produzione dell’evento.

  1. La nozione di “malattia insanabile” ex art. 583 c.p.

La Corte affronta altresì il tema della qualificazione delle lesioni, confermando la sussistenza dell’ipotesi di cui all’art. 583, comma 2, n. 1, c.p.

Secondo un orientamento consolidato, ribadito nella pronuncia in esame, deve ritenersi “insanabile” quella malattia:

  • irreversibile e stabilizzata nel tempo;
  • destinata a permanere per tutta la vita;
  • con possibilità di guarigione nulla o estremamente remota.

Nel caso concreto, le risultanze peritali hanno evidenziato:

  • deficit cognitivi permanenti;
  • compromissione della funzione visiva;
  • difficoltà deambulatorie persistenti a distanza di anni.

Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti a integrare una malattia insanabile, pur in assenza di una perdita totale delle funzioni, valorizzandosi il criterio del pregiudizio stabile e definitivo delle capacità psico-fisiche.

Ne deriva una lettura sostanziale della norma, che distingue le lesioni gravi dalle gravissime non tanto in base alla perdita funzionale assoluta, quanto alla irreversibilità del danno.

  1. La revoca della patente e il rapporto con l’attenuante ex art. 590-bis, comma 7, c.p.

Quanto alla sanzione amministrativa accessoria, la Corte conferma la legittimità della revoca della patente ex art. 222 C.d.S.

Viene ribadito che, nelle ipotesi aggravate di cui all’art. 590-bis, comma 2, c.p. (tra cui la guida in stato di ebbrezza o sotto stupefacenti), la revoca costituisce una misura obbligatoria ex lege, non derogabile nemmeno in presenza dell’attenuante speciale di cui al comma 7.

Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019, la Cassazione chiarisce che:

  • la possibilità di sostituire la revoca con la sospensione è limitata alle ipotesi non aggravate;
  • nelle ipotesi più gravi, l’automatismo sanzionatorio è giustificato dalla elevata pericolosità della condotta.

La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa viene pertanto ritenuta manifestamente infondata, in quanto l’attuale assetto normativo rientra nella discrezionalità del legislatore ex art. 25 Cost., senza violare i principi di ragionevolezza e proporzionalità di cui agli artt. 3 e 27 Cost.

  1. Osservazioni

La pronuncia in esame si segnala per la chiarezza con cui ribadisce alcuni principi cardine del diritto penale della circolazione stradale.

In primo luogo, viene riaffermata la centralità del nesso causale in concreto, quale elemento imprescindibile per l’affermazione della responsabilità ex art. 590-bis c.p., escludendo ogni forma di responsabilità oggettiva o automatica.

In secondo luogo, la Corte valorizza la condotta di guida concreta, quale parametro essenziale per valutare la colpa, anche in presenza di violazioni normative quali la guida in stato di alterazione.

Infine, la decisione conferma un orientamento estensivo in tema di lesioni gravissime, ampliando la nozione di malattia insanabile a tutte le ipotesi di danno permanente e irreversibile, anche se non totale.

Sul piano sistematico, la sentenza contribuisce a delineare un equilibrio tra esigenze di prevenzione e garanzie del diritto penale, evitando automatismi sanzionatori sul piano della responsabilità, ma mantenendo un approccio rigoroso sul piano delle conseguenze giuridiche.

 

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