In tema di guida in stato di ebbrezza, lo stato di ebbrezza del conducente può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente né unicamente attraverso la strumentazione e le procedure indicate nell’art. 379 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada. Infatti, per il principio del libero convincimento, non essendo prevista espressamente una “prova legale”, il giudice ben può desumere lo stato di alterazione psico-fisica, derivante dall’assunzione dell’alcool, da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza, così come può anche disattendere l’esito fornito dall’etilometro, purché del suo convincimento fornisca una motivazione logica ed esauriente.
Con questa affermazione il Tribunale ciociaro, con sentenza del 31/03/2016, è ritornato su un solco antico e contestato nelle corti di legittimità.
Nel merito, è interessante leggere qualche passaggio della sentenza:
“…Sussiste altresì la circostanza aggravante di cui al comma 2-sexies dell’art. 186 CdS, a mente della quale l’ammenda è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso tra le 22 e le 7, poiché l’imputato è stato sorpreso alla guida dopo le ore 1.00. L’imputato presenta un precedente per reato analogo, ormai depenalizzato, dunque tale da non ostare alla concessione delle attenuanti generiche possibile considerata l’assenza di conseguenze per la condotta di guida tenuta. Tali attenuanti riconosciute devono applicarsi alla pena risultante dall’applicazione dell’aggravante, come previsto dal comma 2-septies dell’art. 186 cit. Valutati i criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis c.p., concesse dunque le circostanze attenuanti generiche, si ritiene equo condannare l’imputato alla pena di mesi quattro di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda (pari alla p.b. di mesi sei di arresto ed Euro 1500,00 di ammenda, aggravata dal comma 2-sexies, a mesi sei di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda, ridotta per le attenuanti generiche), oltre al pagamento delle spese processuali. Come richiesto non si applicano benefici. Deve altresì essere irrogata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, per un periodo che si stima congruo (trovando applicazione il raddoppio previsto dal comma 6 dell’art. 186 CDS) stabilire in anni uno (cfr., in proposito, quanto statuito da Cassazione penale, sez. IV, 2 marzo 2011, n. 12035: le statuizioni adottate al riguardo dal Prefetto, in via provvisoria e cautelare, e dal giudice penale in via definitiva sono tra loro del tutto autonome, nel senso che il giudice non può esimersi dal disporre detta sospensione sul presupposto che sia stata disposta dal primo, né fissarne la durata scomputando quella disposta dal Prefetto; va peraltro esclusa la cumulabilità dei periodi imposti, restando ferma la possibilità in fase esecutiva di computare in detrazione il periodo di sospensione stabilito dal Prefetto). Può accedersi alla richiesta di sostituzione della pena come sopra comminata con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 186 comma 9 bis C.d.S. e dell’art. 54 D.Lgs. n. 274 del 2000. Pertanto le sanzioni di cui sopra devono essere sostituite con quella del lavoro di pubblica utilità a norma dell’art. 54 D.Lgs. n. 274 del 2000 per la durata di mesi quattro e giorni sei. La individuazione dell’ente presso il quale prestare tale lavoro viene demandata all’UEPE territorialmente competente sulla base delle convenzioni stipulate dalla Presidenza del tribunale; tale ufficio avrà altresì cura di concordare un calendario dei giorni in cui dovrà essere prestato il lavoro di pubblica utilità che contemperi le esigenze del condannato e quelle dell’ente, tenendo conto che a norma dell’art. 54 D.Lgs. n. 274 del 2000 cit. ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro”.