La tutela della P.A. nei giudizi di opposizione e le spese di giudizio.

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“L’autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell’opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell’ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota”.

È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, Sezione II, nella sentenza n. 8413 pubblicata il 27.4.2016.

Il fatto (utile a capire i dettagli) è il seguente:

” Un cittadino  proponeva opposizione al Giudice di pace di Milano avverso una cartella esattoriale concernente 24 sanzioni amministrative per divieto di sosta, deducendo di non aver mai ricevuto notificazione nè dei verbali di contestazione delle infrazioni, risalenti al 1996, nè della stessa cartella esattoriale, di cui aveva avuto contezza solo il 1 aprile 2005, a seguito dei chiarimenti richiesti con riferimento ad avvisi di mora e intimazioni di pagamento provenienti dall’agente di riscossione Esatri – Esazione Tributi s.p.a.. Il Giudice di pace accoglieva l’opposizione. Proponeva appello Esatri deducendo sia l’errore del primo giudice, il quale aveva ritenuto insufficiente la prova circa l’avvenuta notificazione della cartella esattoriale, sia l’applicabilità, nella fattispecie, di un termine di prescrizione decennale, il cui decorso era stato validamente interrotto. L’appellato eccepiva la tardività dell’appello, il difetto di interesse di Esatri, avendo il Comune di Milano prestato acquiescenza alla sentenza impugnata, la genericità dell’appello e, infine, l’infondatezza dello stesso. Il Tribunale di Milano, con sentenza depositata il 15 febbraio 2011, accoglieva l’impugnazione e dichiarava inammissibile l’opposizione proposta, condannando l’appellante al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio. Il giudice del gravame riteneva che l’avviso di ricevimento depositato in giudizio documentasse la notifica della cartella esattoriale, che si era perfezionata mediante consegna del plico al portiere. In conseguenza, rilevava che D.S. avrebbe dovuto proporre opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22 nel termine di 30 giorni dalla notifica: ciò che non era avvenuto. Il cittadino ha proposto ricorso per cassazione contro detta pronuncia articolando quattordici motivi. Nè il Comune, nè Esatri si sono costituiti”.

Ben tredici motivi di ricorso sono disattesi, ma il quattordicesimo coglie nel segno: “Il quattordicesimo motivo contiene una censura per nullità della sentenza ex art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: doveva ravvisarsi una nullità della pronuncia per l’omessa motivazione in punto di spese processuali. I motivi sono da accogliere. L’autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando – come nel caso in esame – sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (il che è consentito dalla L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5), non può ottenere la condanna dell’opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell’ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purchè risultino da apposita nota (Cass. 24 maggio 2011, n. 11389; Cass. 27 agosto 2007, n. 18066). Deve escludersi, dunque, che il ricorrente potesse essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute da Esatri, costituita in primo grado senza il ministero di difensore, per diritti e onorari”.

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