Trenini turistici, spettacolo viaggiante.
I trenini turistici “possono circolare esclusivamente su percorsi prestabiliti ed approvati dal competente ente territoriale, sentito l’ente proprietario della strada”; tale servizio è ricompreso nella definizione data dall’art. 2 della L. n. 337 del 1968, secondo cui “sono considerati “spettacoli viaggianti” le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile”. Per tali attività l’art. 5 prescrive il rilascio della licenza prevista dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 773 del 1931), il quale, all’art. 69, dispone che “senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza” (cioè il Comune) “è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all’aperto (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 26/06/2018, n. 1351).