Il Ministero dell’Interno con la circolare N. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018 è di nuovo intervenuto sui modelli organizzativi e procedurali da adottarsi in occasioni di manifestazioni pubbliche emanando nuove linee guida che integrano le linee guida di cui alla circolare 28/07/2017. La nuova circolare conferma la differenza tra spettacolo e semplice manifestazione individuando anche i percorsi autorizzativi dei pubblici spettacoli per i quali necessita l’autorizzazione di cui all’articolo 68 TULPS con eventuale intervento della commissione di vigilanza ai sensi dell’articolo 80 TULPS; Manifestazioni che non costituiscono un vero e proprio pubblico spettacolo, ma che comunque devono essere autorizzate perché svolte in luogo pubblico, ed in ultimo le manifestazione soggette a comunicazione di cui agli articoli 18 e 25 del TULPS riunioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico e cerimonie religiose.
Dalla lettura dalla circolare appare evidente che è sempre l’autorità locale che deve ravvisare la necessità di interessare il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, trasmettendo gli atti al Prefetto qualora ravvisi la necessità di un’analisi coordinata e integrata di varie autorità in relazione al numero dei partecipanti, alla conformazione dei luoghi, alla tipologia di strutture utilizzate. Circa le manifestazioni di cui agli artt. 18 e 25 del regio decreto n. 773 del 1931, non vengono ben definiti i criteri di safety da adottare, ma molto semplicisticamente si demanda la valutazione al Questore che secondo le consuete e consolidate prassi amministrative, interesserà il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica solo in relazione a quegli eventi che implicano un livello di rischio tale da imporre una valutazione coordinata da parte delle autorità.
Nel dettaglio delle singoli disposizioni a tutela della pubblica incolumità in occasione di spettacoli e manifestazioni soggette ad autorizzazione, la circolare, prevede:
• una viabilità riservata ai mezzi di soccorso per raggiungere agevolmente l’area della manifestazione;
• una capienza massima con densità di affollamento di persone pari a due persone per mq., con un deflusso di persone di 250 persone per modulo;
• la suddivisione in settori dell’area , ai fini della safety, solo per manifestazioni con affollamento superiore a 10000 persone;
• la presenza di un congruo numero di estintori portatili ovvero di automezzi antincendio;
• la pianificazione a cura dell’organizzatore di procedure da attuarsi in caso di emergenza;
• l’obbligo di comunicazione al pubblico di informazioni circa gli elementi salienti del piano di emergenza prima, durante e al termine dell’evento;
• l’apposizione di segnaletica di sicurezza ben visibile;
• la presenza di operatori di sicurezza in possesso di specifici requisiti professionale in misura pari ad una unità ogni 250 persone presenti nonché la presenza di un coordinatore di funzione ogni venti operatori.
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