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Parcheggiatori abusivi e sicurezza urbana: la nuova disciplina dopo il D.L. 23/2026 tra sanzioni amministrative, recidiva, responsabilità penale e DASPO urbano

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La figura del parcheggiatore abusivo costituisce ormai da decenni uno dei fenomeni più emblematici dell’illegalità urbana diffusa. Ciò che in passato veniva spesso percepito come una forma di abusivismo “minore” o tollerato socialmente è oggi considerato dal legislatore un fenomeno strettamente connesso al degrado urbano, all’intimidazione nei confronti dei cittadini e, in alcuni contesti territoriali, anche a dinamiche di controllo illecito del territorio da parte della criminalità organizzata.

La riforma introdotta dal D.L. 23/2026 ha profondamente modificato l’art. 7, comma 15-bis, del Codice della Strada, irrigidendo il sistema sanzionatorio e costruendo un meccanismo progressivo che collega tra loro illecito amministrativo, recidiva, responsabilità penale e misure di prevenzione urbana. La nuova disciplina non può tuttavia essere letta isolatamente: essa si integra infatti con il sistema delineato dal D.L. 14/2017, noto come “Decreto Minniti”, che ha introdotto l’ordine di allontanamento e il DASPO urbano quali strumenti amministrativi di tutela della sicurezza e del decoro delle città.

La normativa oggi vigente delinea quindi un apparato complesso e articolato, nel quale la repressione dell’attività abusiva non si limita alla semplice sanzione pecuniaria, ma può progressivamente condurre a misure limitative della libertà personale, fino all’integrazione di veri e propri reati.

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La condotta vietata: l’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore

L’art. 7, comma 15-bis, del Codice della Strada dispone che:

“Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 769 ad euro 3.095”.

La norma incrimina un insieme ampio di condotte. Non viene infatti colpito soltanto il soggetto che materialmente richiede denaro agli automobilisti, ma anche chi organizza l’attività abusiva, coordina altri soggetti oppure induce terzi a svolgerla. Il legislatore ha quindi inteso reprimere non solo il comportamento occasionale del singolo, ma anche eventuali forme organizzate di gestione abusiva delle aree di sosta.

L’illecito si configura indipendentemente dalla presenza di minacce esplicite o di atti violenti. È sufficiente l’esercizio non autorizzato dell’attività di controllo o gestione della sosta affinché si realizzi la violazione. La giurisprudenza ha infatti chiarito che il bene giuridico tutelato non coincide esclusivamente con il patrimonio dell’automobilista, ma comprende anche la libera fruizione degli spazi pubblici, il corretto utilizzo delle infrastrutture urbane e la tutela dell’ordine pubblico cittadino.

Il fenomeno assume particolare gravità perché spesso l’automobilista, pur in assenza di richieste apertamente estorsive, si sente psicologicamente costretto a versare somme di denaro per evitare possibili danneggiamenti all’autovettura o situazioni di tensione. La pressione ambientale e intimidatoria rappresenta infatti uno degli elementi caratteristici dell’attività dei parcheggiatori abusivi nelle aree urbane maggiormente interessate dal fenomeno.

La sanzione amministrativa e il concetto di “provvedimento definitivo”

Per la prima violazione la norma prevede una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 769 e 3.095 euro. PMR entro 60 Giorni pari a € 769,00 se pagata entro 5 giorni riduzione del 30% €538,30 .Tuttavia, il cuore della riforma introdotta dal D.L. 23/2026 risiede nella disciplina della recidiva.

La disposizione stabilisce infatti che:

“Se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata”.

Per comprendere il funzionamento della norma è fondamentale chiarire cosa debba intendersi per “provvedimento definitivo”.

Nel sistema delle sanzioni amministrative disciplinato dalla legge n. 689 del 1981, una violazione diventa definitiva quando non può più essere contestata attraverso gli ordinari strumenti di opposizione previsti dalla legge. Ciò avviene in diverse ipotesi.

La prima è quella della mancata impugnazione del verbale. Dopo la contestazione o la notifica della violazione, il destinatario può proporre ricorso al Prefetto oppure opposizione davanti al Giudice di Pace. Se il soggetto non esercita tali facoltà entro i termini previsti, il verbale diventa definitivo e l’accertamento si consolida giuridicamente.

La definitività si realizza anche nel caso in cui il trasgressore proponga ricorso ma questo venga rigettato in via definitiva dal Prefetto o dall’autorità giudiziaria.

Infine, anche il pagamento della sanzione produce effetti sostanzialmente equivalenti all’accettazione dell’accertamento e determina la stabilizzazione della violazione.

La definitività assume un ruolo centrale perché costituisce il presupposto necessario per l’applicazione della recidiva aggravata. Il soggetto che, dopo essere stato definitivamente sanzionato, venga nuovamente sorpreso a esercitare l’attività abusiva, sarà infatti destinatario di una sanzione amministrativa raddoppiata. Ovvero sanzione amministrativa in PMR entro 60 giorni pari a € 1538,00 se pagata entro 5 giorni riduzione del 30% € 1.076,60

Dalla recidiva all’illecito penale

L’aspetto più innovativo della riforma consiste però nel progressivo passaggio dall’illecito amministrativo alla responsabilità penale.

La norma dispone infatti che:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se nell’attività sono impiegati minori ovvero se il soggetto già sanzionato con provvedimento definitivo ai sensi del secondo periodo pone ulteriormente in essere le medesime condotte, si applica la pena dell’arresto da otto mesi a un anno e sei mesi e dell’ammenda da 3.000 a 8.000 euro”.

Il legislatore costruisce dunque un sistema repressivo graduale.

La prima violazione resta confinata nell’ambito amministrativo. In caso di reiterazione successiva a un provvedimento definitivo, la sanzione viene raddoppiata. Se però il soggetto, nonostante la precedente contestazione aggravata, continua ancora a esercitare abusivamente l’attività, la condotta assume rilevanza penale.

La ratio della disposizione è evidente: impedire che la sanzione amministrativa venga percepita come un semplice costo operativo dell’attività abusiva. La reiterazione persistente della condotta viene infatti considerata indice di abitualità antisociale e di stabile inserimento in circuiti di illegalità urbana.

Particolarmente severa è inoltre la previsione relativa all’impiego di minori. In questo caso il reato si configura immediatamente, senza necessità di precedenti violazioni definitive. La scelta legislativa risponde all’esigenza di contrastare fenomeni di sfruttamento minorile frequentemente riscontrati nei contesti urbani caratterizzati da marginalità sociale e criminalità diffusa.

Il collegamento con il Decreto Minniti: ordine di allontanamento e DASPO urbano

La disciplina dei parcheggiatori abusivi si intreccia strettamente con il sistema di sicurezza urbana introdotto dal D.L. 14/2017, convertito nella legge n. 48/2017, noto come “Decreto Minniti”.

Tale intervento normativo ha attribuito alle autorità di pubblica sicurezza strumenti amministrativi immediati finalizzati a tutelare il decoro e la vivibilità delle città.

Tra questi assume particolare rilievo l’ordine di allontanamento previsto dall’articolo 10 del “Decreto Minniti”. Gli organi di polizia possono infatti disporre l’allontanamento immediato di soggetti che pongano in essere condotte idonee a limitare la libera accessibilità e fruizione di infrastrutture pubbliche o aree urbane particolarmente sensibili.

Le aree interessate comprendono:

  • stazioni ferroviarie;
  • aeroporti;
  • porti;
  • aree mercatali;
  • ospedali;
  • infrastrutture del trasporto pubblico;
  • zone monumentali;
  • spazi destinati alla sosta e alla circolazione.

Il parcheggiatore abusivo rientra perfettamente nella logica della norma poiché:

  • occupa abusivamente lo spazio pubblico;
  • interferisce con la libera fruizione delle aree di sosta;
  • genera condizioni di intimidazione e degrado urbano.

L’ordine di allontanamento produce l’obbligo immediato di lasciare l’area e ha efficacia per quarantotto ore. In aggiunta all’ordine di allontanamento l’organo accertatore commina una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00€ a 300,00 € pari in PMR entro 60 gg al terzo del massimo ovvero € 100,00 ai sensi dell’articolo 9 c.1.  La sua violazione comporta ulteriori al raddoppio della sanzione.

Quando le condotte risultano reiterate, il Questore può adottare una misura ben più incisiva: il DASPO urbano.

Il DASPO urbano e le conseguenze della sua violazione

Il DASPO urbano consiste nel divieto di accesso e stazionamento in specifiche aree della città individuate dall’autorità di pubblica sicurezza. La misura ha finalità preventive e mira a impedire che soggetti abitualmente coinvolti in fenomeni di degrado o illegalità possano continuare a presidiare determinate zone urbane.

Nel caso dei parcheggiatori abusivi, il DASPO urbano viene frequentemente utilizzato per impedire il ritorno del soggetto nelle aree di sosta dove l’attività illecita viene abitualmente esercitata.

La misura può avere durata variabile e il suo contenuto può comprendere:

  • il divieto di accesso;
  • il divieto di permanenza;
  • il divieto di stazionamento;
  • specifiche prescrizioni comportamentali.

La violazione del DASPO urbano non costituisce una mera irregolarità amministrativa. Il soggetto che contravvenga alle prescrizioni imposte dal Questore può infatti incorrere in responsabilità penale, con conseguente denuncia all’autorità giudiziaria e possibile applicazione di ulteriori misure restrittive.

Si crea così un sistema multilivello nel quale:

  1. l’attività abusiva genera la sanzione amministrativa;
  2. la recidiva produce aggravamento;
  3. la reiterazione conduce al reato;
  4. il controllo del territorio determina l’adozione di misure preventive;
  5. la violazione di tali misure può integrare ulteriori fattispecie illecite.

La confisca obbligatoria delle somme percepite

A completamento del sistema repressivo, la norma dispone che:

“È sempre disposta la confisca delle somme percepite”.

La confisca costituisce una misura patrimoniale obbligatoria finalizzata a sottrarre al trasgressore il profitto economico derivante dall’attività abusiva.

Pertanto l’operatore di polizia stradale/giudiziaria deve sempre confiscare le somme percepite con apposito verbale.

PRONTUARIO OPERATIVO

1° Violazione attività di guardiamacchine o parcheggiatore

Nel caso di prima violazione l’operatore di polizia stradale deve:

  • contestare al trasgressore una sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 7 comma 15 bis primo periodo pari in PMR entro 60 gg paria a € 769,00 se pagata entro 5 giorni riduzione del 30% €538,30
  • verbale di sequestro ammnistrativo finalizzato a confisca delle somme percepite
  • contestare al trasgressore una sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 9 c.1 DL 14/17 conv. In L. 48/17 PMR pari al terzo del massimo entro 60 gg paria a € 100,00, autorità amministrativa competente SINDACO, proventi destinati al Comune.
  • Verbale di ordine di allontanamento di 48 h ai sensi dell’articolo 10 DL 14/17 conv. In L. 48/17 in caso di violazione si raddoppia la sanzione amministrativa.
  • Trasmissione degli atti al Questore per l’applicazione del DASPO urbano

2° Violazione attività di guardiamacchine o parcheggiatore

Nel caso di seconda violazione, ovvero quando il soggetto già risulta sanzionato con provvedimento diventato definitivo, l’operatore di polizia stradale deve:

  • contestare al trasgressore una sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 7 comma 15 bis primo periodo pari in PMR entro 60 gg paria a pari a € 1538,00 se pagata entro 5 giorni riduzione del 30% € 1.076,60
  • verbale di sequestro ammnistrativo finalizzato a confisca delle somme percepite
  • contestare al trasgressore una sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 9 c.1 DL 14/17 conv. In L. 48/17 PMR pari al terzo del massimo entro 60 gg paria a € 100,00, autorità amministrativa competente SINDACO, proventi destinati al Comune.
  • Verbale di ordine di allontanamento di 48 h ai sensi dell’articolo 10 DL 14/17 conv. In L. 48/17 in caso di violazione si raddoppia la sanzione amministrativa.
  • Trasmissione degli atti al Questore per l’applicazione del DASPO urbano

3° Violazione attività di guardiamacchine o parcheggiatore

Nel caso di seconda violazione, ovvero quando il soggetto già risulta sanzionato con 2 provvedimenti diventati definitivi, l’operatore di polizia giudiziaria deve:

  • Identificare il soggetto;
  • Verbale di identificazione e dichiarazione o elezione di domicilio e informativa ai fini della conoscenza del procedimento penale e  sul diritto di difesa (artt. 349, 161, 369-bis c.p.p.)
  • Redigere annotazione di PG
  • Effettuare sequestro delle somme
  • Trasmettere CNR alla Procura della Repubblica
  • contestare al trasgressore una sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 9 c.1 DL 14/17 conv. In L. 48/17 PMR pari al terzo del massimo entro 60 gg paria a € 100,00, autorità amministrativa competente SINDACO, proventi destinati al Comune.
  • Verbale di ordine di allontanamento di 48 h ai sensi dell’articolo 10 DL 14/17 conv. In L. 48/17 in caso di violazione si raddoppia la sanzione amministrativa.
  • Trasmissione degli atti al Questore per l’applicazione del DASPO urbano.

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