Transiti plurimi in corsia preferenziale: inammissibilità del cumulo giuridico.

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Diamo per scontata e nota la circostanza che il lettore conosca il tema delle violazioni stradali omogenee plurime, accertate in tempi diversi, da strumenti automatici omologati. In buona sostanza si tratta delle violazioni in cui rischia di incorrere lo sbadato (o sciocco) automobilista che, ignorando la segnaletica stradale, si infili, ad esempio, nelle corsie preferenziali delle città; corsie vigilate dai menzionati strumenti automatici.

E’ di palmare evidenza che ci vogliano pochi giorni, uniti a molta superficialità, per essere attinti da diverse decine di sanzioni stradali… peraltro di non trascurabile entità economica. Ovviamente il cittadino-automobilista-distratto ha una ragionevole attenuante logica: esiste un lasso di tempo corrente tra accertamento delle singole violazioni e prima notificazione di una di esse, nel quale potrebbe allignare una sorta di ignoranza incolpevole.

Inutile dire che la giurisprudenza non ha mai avuto pietà per un tipo di ignoranza incolpevole rappresentata dal non rispettare segnali stradali che chiaramente rappresentano un divieto di transito a chi non sia un autobus in servizio di linea urbana. Di contro, i giudici di pace hanno, sovente, manifestato una certa sensibilità (più umana che giuridica) verso chi, solo a distanza di una cinquantina di giorni dal primo “transito abusivo e punibile”, sia stato raggiunto dalla prima conferma ineluttabile della violazione; fatto che prelude ad una pioggia di omologhi pieghi raccomandati di colore verde recanti la contestazione differita dello stesso fatto, in epoche diverse, sebbene ravvicinate tra loro. Questi giudici di pace, malversando con l’articolo 8 della L.689/1981 -in molti circondari di Tribunale, da nord a sud- hanno consolidato l’abitudine di accogliere domande subordinate alla rituale previa domanda di accoglimento: applicare il cumulo giuridico alle tante violazione così rilevate. Il giudice di pace di Milano, ad esempio, con la sentenza n. 110272/2013, aveva ridotto (in base all’art. 8 della L.689/1981) da Euro 5.133 ad Euro 1.479 le violazioni reiterate (in epoche diverse) consistenti nel transito su corsie preferenziali in Milano da parte di un automobilista.

Il Comune di Milano, non dandosi per vinto, ha appellato questa sentenza ed ha avuta buona ragione nel far valere, innanzi al tribunale, la giustezza dell’applicazione di una normativa molto severe.

Così, il Tribunale di Milano, Sez. I, Sent.,  del 23-03-2015 ha rimarcato che: “La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che il cumulo giuridico che le suddette disposizioni consentono è possibile solo nel caso di concorso formale ossia nel caso di più violazioni commesse con un’unica azione o omissione, mentre non è previsto per il concorso materiale qualora, cioè, le plurime violazioni della stessa o di differenti norme, siano commesse con una pluralità di condotte. A comprova di ciò si richiama l’art. 8 co 2 L. n. 689 del 1981 che prevede il cumulo, nel caso di concorso materiale, solo per le violazioni in tema di previdenza e assistenza obbligatorie, rendendo evidente l’intento del legislatore di non estendere detta disciplina ad altri illeciti amministrativi; inoltre non è applicabile per via analogica l’art. 81 co 2 c.p. per “la differenza qualitativa tra illecito penale ed illecito amministrativo” (Corte Cass 5252/2011). L’applicazione dell’art. 198 primo comma citato è esclusa anche perché il secondo comma della stessa norma prevede che “in deroga a quanto disposto dal comma 1, nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso ed agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione”. La specificità della previsione di cui al comma secondo, impedisce, con evidenza, l’applicazione del comma primo trattandosi di norma speciale. Né può invocarsi una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 198 C.d.S. atteso che la Corte Costituzionale è già stata chiamata a pronunciarsi sul punto, in particolare se, per le infrazioni commesse nelle zone a traffico limitato, il giudice possa, in caso di più infrazioni della stessa disposizione, irrogare una sola sanzione sia pure aumentata fino al triplo ed ha dichiarato manifestamente infondata la questione offrendo l’unica lettura possibile dell’art. 198 C.d.S. costituzionalmente orientata (Corte Cost ordinanza 14/2007). Ha infatti chiarito che nel caso in cui le violazioni siano accertate sulla stessa strada ed a brevissima distanza temporale l’una dalle altre (nel caso sottoposto alla Corte la distanza era di 31 secondi l’una dall’altra) si applica il principio contenuto nell’art. 8-bis, comma 4, della L. 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui “Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria”. Proprio per la contiguità temporale tra gli accertamenti e il fatto che siano stati compiuti lungo la stessa via, si è in presenza di un’unica condotta e di un’unica violazione, con il conseguente superamento del dubbio di costituzionalità sollevato, dal momento che non ad ogni accertamento deve necessariamente corrispondere una contravvenzione, trattandosi di condotte (la circolazione in zona vietata) di durata”.

Pino Napolitano 

images_Pino Giugno 2015 3

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