Quesito: Parere istituzione area sosta per produttori agricoli – Regione Piemonte. Esiste una piazzola di sosta lungo un tratto rettilineo di una strada provinciale, ricadente (di poco) al di fuori della delimitazione del centro abitato. Il quesito: se sia possibile per l’ente comunale, previo assenso provinciale, istituire su quella piazzola di sosta, un’area da destinare ai produttori agricoli (Delibera Consiglio Regione Piemonte 1/3/2000, n. 626-3799, reg. P.G.R. 9/11/’15 n. 6/R). Si ringrazia per l’attenzione e saluta. Ferrarsi Lorenzo – Comune di V. (AL)
Risposta: La richiamata Delibera di Consiglio Regionale n. 626-3799 del 1.3.2000,avente ad oggetto “Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell’articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)”, sul B. U. n. 13 del 29.3.2000, disciplina la programmazione del commercio sulle aree pubbliche. Nello specifico, all’art. 5 stabilisce che i Comuni possono individuare le aree destinate ai mercati per lo svolgimento di tali forme di commercio, nonchè la individuazione di altre aree alternative a quelle mercatali. In particolare, al comma 5 di detto art. 5, viene stabilito che i Comuni possono individuare aree riservate ai produttori agricoli. Ciò detto, è di tutta evidenza che il Comune, con delibera di Consiglio Comunale, può individuare la piazzola come area da destinare al commercio per detta tipologia di operatori agricoli. Si ricorda, però, che l’Ente deve porre come condizione l’obbligo del rispetto delle prescrizioni stabilite dal Regolamento di esecuzione del Codice della strada con gli artt. 26 (Fasce di rispetto fuori dai centri abitati) e 29 (Ubicazione di chioschi od altre installazioni).