Sull’ordine di sospensione dei lavori in edilizia…

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania ci fornisce un interessante punto di vista in merito alla natura ed all’efficacia dell’ordine di sospensione dei lavori in edilizia (T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 01/03/2019, n. 1154): “L’art. 27, co. 3, del D.P.R. n. 380/2001 prevede l’emanazione dell’ordine di sospensione di lavori edilizi abusivi, ancor prima dell’eventuale sequestro del cantiere da adottare entro 15 giorni, quale misura essenzialmente cautelare, al fine di evitare che le opere senza titolo raggiungano maggiori proporzioni. L’efficacia di tale misura è temporanea e viene stabilita fino all’adozione dei provvedimenti definitivi da adottare entro 45 giorni. Nondimeno il termine di 45 giorni non è un termine dilatorio, prima del quale è preclusa l’adozione di determinazioni in merito, essendo piuttosto previsto allo scopo di consentire all’amministrazione di acquisire tutti gli elementi necessari per applicare l’appropriata sanzione alle opere abusive realizzate. Pertanto nulla esclude che l’autorità amministrativa emani l’atto sanzionatorio anche prima dei 45 giorni ed, in ipotesi, anche immediatamente, se non vi sono ulteriori esigenze istruttorie”.

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