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Il TAR Campania – Salerno, Sez. I, con sentenza n. 1646 del 13 ottobre 2025, ha respinto il ricorso presentato contro il parere contrario della Soprintendenza al rilascio di un’autorizzazione paesaggistica per opere realizzate senza autorizzazione ed oggetto di condono edilizio, e ha ribadito che , nel vigore dell’art. 82, comma 9, D.P.R. n. 616 del 1977, il termine di sessanta giorni per l’esercizio del potere di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica è inteso come perentorio, ossia come limite temporale decadenziale che decorre dalla ricezione da parte della competente Soprintendenza dell’autorizzazione rilasciata e della pertinente e completa documentazione tecnico-amministrativa. Peraltro detto termine, benché perentorio, ben può venire interrotto in caso di manifestate esigenze istruttorie o per incompletezza della documentazione trasmessa, con nuova decorrenza dall’acquisizione completa dei chiarimenti richiesti (Cons. Stato, Sez. VI, 02/10/2020, n. 5772).
La mancata trasmissione di documentazione indispensabile per il controllo sulla validità del nullaosta paesaggistico comunale si configura come rinuncia implicita alla conclusione della pratica paesaggistica, presupposto indispensabile per la positiva definizione del condono edilizio.
tar salerno sez I sentenza 1646 del 2025



