La Corte dei Conti, Sezione regionale del Veneto, con deliberazione n. 282 del 2 maggio 2014, ha fornito chiarimenti sulle questioni ermeneutiche poste all’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in combinato disposto con l’art. 1, comma 6 bis, del D.L. n. 216/2011.
La Corte ha ritenuto, in applicazione del d.l. n. 16/2012, convertito con legge m. 44/2012, che ha modificato il comma 28 del D.L. n. 78/2010, che , a decorrere dal 2013, il limite di spesa del 50% della spesa sostenuta nel 2009 può essere superato per le categorie di personale espressamente richiamate (polizia locale, istruzione pubblica e settore sociale).
L’obbligo di adeguamento al principio generale di riduzione della spesa del personale lascia margini di valutazione autonoma in capo all’ente locale. La ricognizione “d’impellenza” è rimessa esclusivamente al merito dell’azione amministrativa.
VINCENZO SMALDONE