Il Consiglio di Stato, con la sentenza 1938 del 16 aprile 2014, ritorna sul tema del potere di diniego -dell’Ente Proprietario della strada- in ordine alla richiesta di autorizzazione di impianti pubblicitari.
In disparte la circostanza che è incontestato il regime dell’autorizzazione espressa in luogo della SCIA, posto che né il giudice di prime cure, né quello di appello, hanno rilevato la questione (probabilmente non sollevata nemmeno dagli stessi ricorrenti),
il Collegio stabilisce, al punto 6 della motivazione che:
“In linea generale l’installazione di cartelli pubblicitari può essere vietata dal codice della strada (a norma dell’art. 23, commi 3 e 4), nell’ambito o in prossimità di luoghi di interesse storico e artistico ma non già necessariamente gravati da preesistenti vincoli di carattere culturale o paesaggistico imposti sulla base della legislazione statale di settore (in termini si è espressa anche questa Sezione, nella sentenza n. 7603 del 18 dicembre 2006)”.
Ne deriva la conferma della esistenza di un’area di discrezionalità tecnica molto estesa e difficilmente contrastabile in sede di ricorso, salvo che le motivazioni dei diniego siano assolutamente carenti o gravemente irrazionali.
Pino Napolitano
P.A.sSiamo