Da “stracciabiglietti” a investigatori: il controllo del TPL fa (pochi) passi avanti.

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Non valga il titolo ad offendere alcuno: si tratta di un omaggio a dei carissimi discenti d’aula (Napoletani) che dovendo imparare ad accertare e contestare violazioni amministrative per fruizione abusiva dei mezzi del TPL, si schernivano (scherzandoci su, ovviamente!) nel definirsi “stracciabiglietti”, per evidenziare le pesanti difficoltà insite in un lavoro di relazione con il pubblico carico di tensioni emotive e fisiche.

Il fenomeno della fruizione dei mezzi di trasporto pubblico senza pagare il biglietto, specie al SUD, è grave e conosciuto, ma meno conosciuto è il commendevole sforzo che, da anni, con spirito di sacrificio e servizio, fanno i controllori, sovente vittime di aggressioni da passeggeri renitenti al pagamento e refrattari alla sanzione amministrativa fino al punti di aggredire lo stesso controllore.

A loro è andato il mio pensiero quando ho letto la novella che tra poco trascriverò.

Con il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, recante: “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, Mediante il comma 12 dell’articolo 48, sono state apportate dal DPR n°753/1980, alcune significative innovazioni.

Quindi, a decorrere dallo scorso 24 aprile (GU n.95 del 24-4-2017 – Suppl. Ordinario n. 20) vengono “doppiate” e meglio articolate alcune previsioni già contemplate da molte Legge Regionali, a sostegno della necessità che il prezzo dei trasporto pubblico (specie quello locale) sia pagato dai suoi fruitori.

Nel dettaglio:

“comma 12. All’articolo 71 del decreto dei Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: “Al fine di assicurare il più efficace contrasto al fenomeno dell’evasione tariffaria, i gestori dei servizi di trasporto pubblico possono affidare le attività di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni alle norme di viaggio anche a soggetti non appartenenti agli organici del gestore medesimo, qualificabili come agenti accertatori. Gli stessi dovranno essere appositamente abilitati dall’impresa di trasporto pubblico che mantiene comunque la responsabilità del corretto svolgimento dell’attività di verifica e che ha l’obbligo di trasmettere l’elenco degli agenti abilitati alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di competenza. Per lo svolgimento delle funzioni loro affidate gli agenti accertatori esibiscono apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall’azienda e possono effettuare i controlli previsti dall’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, compresi quelli necessari per l’identificazione del trasgressore, ivi incluso il potere di richiedere l’esibizione di valido documento di identità, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I, sezione II, della stessa legge. Il Ministero dell’interno può mettere a disposizione agenti ed ufficiali aventi qualifica di polizia giudiziaria, secondo un programma di supporto agli agenti accertatori di cui al comma precedente, con copertura dei costi a completo carico dell’ente richiedente e per periodi di tempo non superiori ai trentasei mesi.”. 13. Le rilevazioni dei sistemi di video sorveglianza presenti a bordo dei veicoli e sulle banchine di fermata possono essere utilizzate ai fini del contrasto dell’evasione tariffaria e come mezzo di prova, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, per l’identificazione di eventuali trasgressori che rifiutino di fornire le proprie generalità agli agenti accertatori, anche con eventuale trasmissione alle competenti forze dell’ordine”.

In termini di ricognizione, si evidenziano due aspetti di interesse: 1) la conferma della teoria dottrinale (dello scrivente, nella specie) della necessità di un riconoscimento da parte di fonte normativa della qualità di accertatore a norma della L.689/1981; 2) la valorizzazione (problematica, ma gestibile) della videosorveglianza, rispetto alla tematica dei reati di cui agli articoli 651 cp o del più grave e pur frequentemente ricorrente art. 496 cp. (False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri).

Si rammenta che il DL è in fase di conversione, quindi ogni commento di approfondimento è riservato alla avvenuta stabilizzazione della menzionata vicenda di innovazione normativa.

Nelle more, facciamoci due risate con bastardidentro.com

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