La legittimazione del 193 “da remoto” tarderà ad arrivare…..

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Non è fatto nuovo, per chi legga i miei modesti commenti sulle pagine di questo portale che da qualche anno porto avanti, una chiara presa di posizione che avversa la pretesa legittimità dell’accertamento “da remoto” di alcune tipologie di violazioni; si contesta, in particolare: 1) l’apodittica rinuncia al dovere di contestazione immediata della violazione, in carenza di una espressa esenzione di Legge da tale obbligo; 2) la subdola idea che talvolta alligna nella mente di chi è chiamato ad accertare violazioni stradali e che, nel coltivare tale idea malsana, si ritiene esente dall’obbligo di rispettare le regole procedurali che sono garanzia di libertà e sicurezza (obbedienti alla distorta massima: siamo guardie, chi ci controlla!?!?!).

Sebbene sia stato -fin da anni in cui ancora si parlava di meccanizzazione, quindi ben prima di terminologie rampanti quali informatizzazione o remotizzazione- un sostenitore della validità dell’accertamento delle violazioni stradali mediante supporti tecnologici, ho sempre rivendicato a viva voce la necessità di una disciplina positiva generalizzata ed inequivoca, utile a mantenete in equilibrio il diritto di sanzionare, con il dovere di sopportare le conseguenza dell’illecito, giusta la mediazione di una regola che fissasse procedure e doveri degli accertatori, senza che l’insistenza dei produttori travisasse le regole di sistema.

Con riguardo all’accertamento da remoto della violazione all’obbligo di assicurazione del veicolo (ex art. 193 CDS), assodato che tanto il MIT, quanto qualche prefettura (con il più o meno chiaro avallo del Ministero dell’interno) hanno richiamato la necessità – in mancanza di una espressa modifica legislativa- di rispettare l’obbligo di contestazione immediata della violazione predetta, ritenendo valido -caso per caso- il ricorso alla motivazione di mancata contestazione della violazione, senza che si rinunci aprioristicamente al dovere imposto dall’art. 200 CDS, sembrava che fosse imminente l’arrivo di una norma chiarificatrice.

Così, lo scorso 3 maggio 2017, pareva che il dado fosse tratto: il Senato della Repubblica ha approvato (con modificazioni) il DDL recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, il cui articolo 10 comma 2 contempla una modifica all’articolo 201 del codice della strada, esattamente finalizzata a rendere legittimo l’accertamento delle violazione all’articolo 193 (stesso codice) in modalità completamente automatica.

Tuttavia, l’intenzione c’è ma l’imminenza è sfumata. L’approvazione del DDL è avvenuto con modifiche, dal che, ancora di DDL si parla, trasmesso il 4 maggio alla Camera dei Deputati per l’approvazione che, speriamo, arrivi entro fine Legislatura.

Mentre, chi vorrà, potrà dilettarsi nel leggere il testo del DDL (qui sotto allegato), i più pigri pensino seriamente a trattenere -fino all’approvazione dello stesso DDL- l’ansia di far lavorare in modalità completamente automatica, con preconcetta esclusione dell’obbligo di contestazione, gli strumenti idonei a rilevare “a volo” la mancanza di copertura assicurativa; la prudenza conviene anche a loro.

DDL Concorrenza e mercato

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