Carenza di segnaletica e responsabilità.

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Con la sentenza “Cassazione civile, sez. III, sentenza 28 aprile 2017, n. 10520” viene confermato che l’ “assenza di una intelligibile segnaletica stradale, laddove la circolazione possa comunque avvenire senza inconvenienti anche in mancanza di essa, essendo sufficienti e idonee a regolarla le norme del codice della strada, non può ritenersi causa degli eventuali incidenti occorsi, e quindi non determina alcuna responsabilità dell’ente custode della strada per tali incidenti (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2074 del 13/02/2002, Rv. 552239 – 01)”.

Sulla base di questo principio, è stato respinto il ricorso di una persona che riteneva di poter vantare un risarcimento del danno anche dall’Ente proprietario della strada, in relazione ad un sinistro stradale occorso con altro utente, per effetto della carenza di segnaletica stradale presso un’intersezione, tanto chiedendo a norma dell’art. 2051 cc.

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1 commento

  1. Desidero porre un quesito: Attraversamento pedonale in centro abitato su strada a scorrimento con segnaletica orizzontale ma senza segnaletica verticale. Tale attraversamento è da considerarsi valido secondo le norme del C.d.S. ? In caso di investimento di pedone puo’ essere chiamata a rispondere anche la P.A. ? Grazie.

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