Sottratti all’accesso civico gli atti del procedimento disciplinare.

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Nella complessa gestione del rapporto tra “diritto all’accesso” e “diritto alla riservatezza” -stante il fatto che le istanze di accesso civico cominciano a moltiplicarsi- occorre trovare validi canoni di riferimento, per risolvere lo spinoso tema dell’equilibrio tra questi due diritti contrapposti.

Un aiuto, in tal senso, ci arriva dal Garanteprivacy, doverosamente coinvolto dal responsabile della trasparenza (dell’ordine professionale degli avvocati) che gestiva il procedimento di riesame[1] di un diniego all’istanza di conoscenza del fascicolo inerente un procedimento disciplinare, ha espresso parere contrario all’accesso.

Il parere del Garante (Registro dei provvedimenti n. 50 del 9 febbraio 2017) nel fare “governo” del rapporto tra diritto alla conoscenza e diritto alla riservatezza, con riguardo agli atti di un procedimento disciplinare fa prevalere l’esigenza di riservatezza: “… la stessa natura disciplinare del procedimento ai cui atti si intende accedere sembrerebbe suscettibile di determinare, nel caso di accoglimento dell’istanza, quel “pregiudizio concreto” al diritto alla protezione dei dati personali tale da legittimarne il diniego, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013. Del resto, gli atti del procedimento disciplinare sono, salvo specifiche eccezioni, preclusi all’accesso “documentale” ai sensi della legge n. 241/90 e della relativa normativa di attuazione, proprio in considerazione della particolare incidenza dell’ostensione di tali atti sulla riservatezza dei rispettivi interessati”.

Quindi, l’accesso civico, sebbene di latitudine più estesa dell’accesso documentale, proprio perché non sorretto da legittimazione ed interesse specifico, non può agevolmente travolgere il diritto alla riservatezza dell’interessato più di quanto non sia consentito alla disciplina della L.n°241/1990; proprio con riguardo all’accesso documentale, si deve segnalare che l’atteggiamento della giurisprudenza resta abbastanza ondivago (quindi meno netto di quanto si percepisce dalla lettura del parere), basti pensare che, secondo il TAR Lombardia (sentenza 1299/2015) l’autore di un esposto che ha dato luogo ad un procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente pubblico è stato ritenuto legittimato alla conoscenza degli atti del procedimento disciplinare che è stato innescato dalla sua iniziativa; in questo contesto il TAR ritenne che unitamente ad altri elementi, la circostanza che il richiedente accesso fosse l’autore dell’esposto dal quale ha tratto origine il procedimento disciplinare “fosse idonea a radicare la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante che legittima l’accesso di cui all’art. 22 della L.n°241/1990”.

Il fatto, quindi, che il Garanteprivacy ritenga che l’accesso alla documentazione dei procedimenti disciplinari sia –nella norma- precluso anche in caso di accesso documentale ci lascia perplessi, in quanto il bilanciamento tra i due diritti, nei casi di accesso di cui alla L. N°241/1990, ha diversi punti di equilibrio, rispetto all’accesso civico generalizzato, in relazione alla peculiare legittimazione del richiedente accesso.

Resta il fatto che, in materia di accesso civico, una prima certezza si è conseguita: sono sottratti all’accesso civico generalizzato le istanza volte ad avere conoscenza degli atti di un procedimento disciplinare che riguardino terzi.

[1] Art. 5 comma 7, D.Lgs n°33/2013: “7. Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente puo’ presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all’articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l’accesso e’ stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del responsabile e’ sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai   predetti   dieci   giorni”.  

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