La domanda di condono non incide sull’esecuzione dell’ordine giudiziario di demolizione, quando, per tempi di presentazione e per la consuetudine di inefficienza degli uffici riceventi, si possa pronosticare una sua valutazione in tempi poco solleciti.
Secondo Cass.Pen, Sez. I, n°8887 del 2 febbraio 2017, “è principio del tutto consolidato che l’ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all’immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l’abusività (fermo restando tra l’altro il potere-dovere del giudice dell’esecuzione di verificare la legittimità dell’atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio)” (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014).“Infatti la sanzione dell’ordine di demolizione, prevista dall’art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sfugge alla regola del giudicato penale ed è sempre riesaminabile in sede esecutiva al fine di una eventuale revoca, che è consentita solo in presenza di determinazioni della P.A. o del giudice amministrativo incompatibili con l’abbattimento del manufatto, ovvero quando sia ragionevolmente prevedibile, in base ad elementi concreti e specifici, che tali provvedimenti saranno adottati in breve tempo, non potendo la tutela del territorio essere rinviata indefinitamente (Sez. 3, n. 25212 del 18/01/2012, Maffia, Rv. 253050)”.
Sì che, per il Collegio del tutto correttamente il Procuratore generale ha osservato che per neutralizzare l’ordine di demolizione non è ovviamente sufficiente la, mera, possibilità che in tempi lontani, e comunque non prevedibili come in specie, siano emanati atti favorevoli alla parte ricorrente.