ACCESSO DOCUMENTALE: tre principi importanti dal TAR Campania.

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Nel contesto di un conflitto competitivo tra gestori del settore “socio sanitario”, il gestore di un’unità d’offerta sociosanitaria campana, proponeva istanza di accesso agli atti nei confronti di una ASL per avere visione e copia dei documenti amministrativi inerenti i controlli effettuati dall’ASL nei confronti di altra unità d’offerta, operante sullo stesso territorio: in particolare si chiedeva ostensione dei seguenti atti: a) verbale del sopralluogo eseguito dalla Commissione di Verifica presso la sede della contro interessata all’accesso; b) planimetrie allegate al verbale; c) tutti gli atti e provvedimenti che hanno consentito il rilascio di una nuova autorizzazione sanitaria in favore della contro interessata ed il ripristino del rapporto di accreditamento istituzionale.

A fronte del diniego dell’ASL di Caserta, il gestore interessato alla conoscenza degli atti ha proposto ricorso al TAR Campania che, ha deciso in suo favore, (TAR, Napoli, Sez. VI) con la sentenza n°1380 del 9 marzo 2017.

Interessanti alcuni principi emergenti dalla sentenza:

  • (IN TEMA DI AUTONOMIA DECISIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE) va escluso che l’amministrazione possa legittimamente assumere quale unico fondamento del diniego di accesso agli atti la mancanza del consenso da parte dei soggetti controinteressati, atteso che la normativa in materia di accesso agli atti, lungi dal rendere i controinteressati arbitri assoluti delle richieste che li riguardino, rimette sempre all’amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di valutare la fondatezza della richiesta stessa, anche in contrasto con l’opposizione eventualmente manifestata dai controinteressati (Tar Reggio Calabria, sez. I, 16 marzo 2015, n. 281)”.
  • (IN TEMA DI POTERE REGOLAMENTARE INTERNO NELLA DEFINIZIONE DEI CASO DA SOTTRARRE ALL’ACCESSO) Quanto all’ambito del potere regolamentare riservato alle amministrazioni in tema di accesso, occorre precisare che l’art. 24 della legge n. 241/1990, comma 2, nel prevedere che le singole pubbliche amministrazioni individuino le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso ai sensi del comma 1, non attribuisce ad esse il potere di introdurre nuovi casi di esclusione dall’accesso, ma le abilita ad individuare quelle categorie di documenti da esse formati o comunque detenuti da ricondurre alle categorie previste in generale al comma 1. Al riguardo i limiti tassativi al diritto di accesso sono sanciti in modo vincolante solo dalla legge e dai regolamenti governativi e comportano l’esclusione dall’accesso in funzione dell’esigenza di salvaguardare valori di rilievo costituzionale o comunque meritevoli di particolare protezione. Di qui consegue che il potere discrezionale riconosciuto all’amministrazione resta circoscritto, in tema di esclusione, alle categorie già previste in linea generale dal comma 1, mentre i limiti particolari che possono essere individuati tramite regolamento dalle singole amministrazioni possono esser imposti con l’obiettivo di contemperare l’interesse alla conoscenza, con le esigenze di speditezza dei pubblici poteri, e di contemperamento di eventuali contrapposti e confliggenti interessi anche attraverso il sistema del differimento.
  • (IN TEMA DI PREVALENZA DELL’ACCESSO DIFENSIVO) In presenza di richieste di ostensione attinenti la riservatezza di terzi rispetto ad atti o informazioni che il soggetto pubblico detiene per ragioni connesse alla propria attività istituzionale, ferma restando la disciplina statale limitativa dei casi esclusi attinenti i dati sensibili, e sensibilissimi, i dati giudiziari, ed i procedimenti selettivi, alla pubblica amministrazione la legge demanda, anche in sede di normazione secondaria, il compito di operare un bilanciamento fra due nuclei di interessi privati ossia quelli del richiedente e quelli del soggetto di cui detiene i documenti. Nell’ambito di questo sindacato tra i contrapposti interessi viene in rilievo la disposizione in tema di c.d. accesso “difensivo” contenuta nel comma 7 dell’art. 24 secondo cui deve essere comunque garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. In tema di accesso c.d. difensivo costituisce infatti avviso pacifico e costante della giurisprudenza quello per cui il diritto di accesso deve prevalere sull’esigenza di riservatezza di terzi quando esso sia esercitato per consentire la cura o la difesa processuale di interessi giuridicamente protetti e concerna un documento amministrativo indispensabile a tali fini, la cui esigenza non possa essere altrimenti soddisfatta (Cons. St., Ad. Plen. 2 aprile 2007, n. 5). Tale diritto per essere riconosciuto ha bisogno della dimostrazione che vi sia una “rigida necessità” e non una “mera utilità” dell’acquisizione del documento richiesto allorquando quest’ultimo concerna terzi ed il richiedente l’accesso documentale non sia parte del procedimento (Cons. St., sez. IV, 20 settembre 2012, n. 5047).

 

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