Sosta a pagamento ed esposizione del “grattino”

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Un automobilista pugliese – attraverso tre gradi di giudizio- si sforza di dimostrare che, con riguardo alla fruizione di uno spazio di sosta a pagamento, aveva pagato il dovuto, sebbene avesse subito l’accertamento della sanzione pecuniaria prescritta per la mancata esposizione del documento dimostrativo della corretta fruizione dello spazio di sosta.

Non propone in nessun grado di giudizio querela di falso e si limita a depositare lo scontrino attestante il pagamento. Ciò non convince i giudici e –men che mai- la Cassazione, che con sentenza 21528 (sezione seconda) del 22 ottobre 2015,rigettava il ricorso di questo cittadino di Francavilla Fontana, sostenendo che: “La mancata esposizione del titolo di parcheggio è un fatto oggetto di percezione statica (né il veicolo né i verbalizzanti sono in movimento all’atto dell’accertamento), sicché il relativo metro di rilevazione non è in alcun modo influenzato da margini d’apprezzamento sensoriali formatisi repentinamente e non più verificabili con la dovuta accortezza”. Di qui, si conferma la necessità della querela di falso per scardinare l’efficacia dell’accertamento effettuato dal pubblico ufficiale.

Pino Napolitano

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