Smettiamola di iscrivere a ruolo verbali notificati tardivamente! Corte dei Conti, sez. III Appello n°103/2019.
E’ sempre un piacere leggere le cose belle; io ho avuto occasione di leggere (sulle pagine di www.polizialocale.com) l’interessante articolo di Vincenzo Giannotti, rubricato “Mancata notifica nei termini dei verbali delle sanzioni al codice della strada e prescrizione del danno erariale”.
Senza nulla togliere al bel commento di Vincenzo Giannotti (a cui va il mio plauso) ed alla Rivista informatica curata dagli amici Giuseppe Carmagnini e Massimo Ancillotti, questa volta un maggior plauso lo devo rivolgere al Collegio che ha fornito l’occasione per la redazione del commento, forgiando una delle più interessanti ed esiziali sentenze di giurisprudenza contabile degli ultimi decenni.
Mi riferisco alla sentenza n°103 del 05/06/2019, pronunciata dalla III sezione di Appello della Corte dei conti.
La sentenza in parola, ha dovuto dirimere una questione importantissima in merito alla prescrizione dell’azione di danno; quindi ha fissato un principio che riguarda più il rapporto interno tra magistratura contabile inquirente e magistratura contabile requirente che non i comuni osservatori.
Tuttavia la fissazione della decorrenza del termine di computo della eventuale maturazione della prescrizione è materia viva e pulsante per ogni operatore di polizia locale e di quanti altri pratichino il diritto della circolazione stradale o il diritto amministrativo punitivo.
Allora, per non annoiare i lettori, andiamo subito al punto: il comma 5 dell’articolo 201 del Codice, secondo cui: “L’obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto”.
Quale valore va dato a questo comma, in relazione al cessare del diritto di credito alle somme incorporate dalle sanzioni stradali?
Il giudice contabile di prime cure aveva ritenuto che il valore di queste parole fosse da minimizzare, dando maggior risalto al diverso termine di cui all’articolo 209 del Codice, che tiene riguardo alla prescrizione quinquennale.
Il giudice di appello non è della stessa idea e qui v’è la motivazione:
“Le due situazioni giuridiche – diritto di credito e obbligo di pagare – non possono essere scisse. Sono, per così dire, “due facce della stessa medaglia”, avendo riguardo entrambe all’essenza del rapporto – nascente dal medesimo fatto materiale – creditore/debitore. Il “debitore” (in questo caso il contravventore) è obbligato a pagare perché la violazione alle norme del C.S. ha determinato in capo all’amministrazione, quale attuazione del potere sanzionatorio attribuitole dalla legge, un diritto di credito, la cui azione è poi esercitato anche nei modi, nei termini e nei limiti di cui al Codice della Strada. Se così è, ed è così perché sarebbe inimmaginabile un diritto di credito – derivante da un potere sanzionatorio – che avesse vita giuridica nonostante il venire meno dell’obbligo di pagamento, occorre concludere, relativamente al decorso del termine prescrizionale quinquennale, ex L.689/81, che esso decorre fino al momento in cui, a causa della violazione del termine prescritto per la notifica del verbale di contravvenzione C.S. , ex art. 201 C.S., non intervenga la decadenza estintiva dell’obbligo di pagamento. In sostanza, semplificando, dal momento dell’accertamento decorrono, sovrapponendosi, due termini, quello ordinario di prescrizione del diritto di credito (rectius, dell’azione) dell’Amministrazione e quello, più breve, decadenziale. La regolare e tempestiva notifica del verbale interrompe il termine prescrizionale, che ricomincia a decorrere dopo l’avvenuta notifica. Invece, la omessa o intempestiva notifica produce il venire meno, cioè l’estinzione del titolo esecutivo e quindi, dell’obbligo di pagare: in conclusione, dello stesso diritto di credito (come rilevato dalla richiamata giurisprudenza civile). A quel punto, estintosi il diritto di credito, si ferma, definitivamente, il decorso della prescrizione, perché legalmente non c’è più un “diritto” (di credito) da far valere entro un certo termine”.
In disparte la questione concreta sottesa al giudizio[1], emerge un principio importantissimo da questa pronuncia: “deve escludersi che sia necessario accertare l’intervenuta decadenza con un provvedimento del giudice, essendo sufficiente che l’Amministrazione, dopo aver accertato in sede di autotutela l’assenza del solo fatto impeditivo della decadenza (in questo caso la notificazione regolare del verbale C.S. ndr) , provveda d’ufficio ad archiviare il procedimento sanzionatorio : diversamente gli eventuali successivi atti (esecutivi) sarebbero esposti a nullità – questa sì, da accertarsi eventualmente giudizialmente – in considerazione dell’estinzione del diritto. Del resto, la prospettata necessità del provvedimento giudiziale contrasterebbe con lo stesso fondamento dell’Istituto, posto che l’attesa di tale provvedimento, necessariamente all’esito di un giudizio, integrerebbe una interruzione o una sospensione, in contrasto con la previsione ex art. 2964 c.c.”.
La sentenza qui in esame – salvo a volere considerare le affermazioni di cui sopra come un “obiter dictum”, ha un effetto innovativo ed una forte capacità dirompente, nella direzione della semplificazione degli istituti giuridici.
Per molti anni, i Comandanti di Polizia Municipale hanno portato a riscossione coattiva verbali la cui notifica era fallace o tardiva; ciò per il timore che la Corte dei conti sanzionasse come “danno erariale” il mancato esperimento del tentativo di riscossione, sul presupposto che la “prescrizione va eccepita e non opera di diritto, non essendo rilevabile dal giudice, d’ufficio”.
Questo atteggiamento ha innescato (non sto esagerando con i numeri) più di in milione di cause innanzi ai giudici di pace di tutta Italia, in quest’ultimo ventennio, tutte articolate sul motivo della prescrizione del diritto dell’Amministrazione. Il danno c’è stato veramente (dissanguamento dei Comuni per condanna alle spese per soccombenza di lite), ma nessuno lo ha portato all’attenzione del Giudice Contabile, perché scandito in milioni di piccole sentenze che hanno arricchito decine di migliaia di ancor più piccoli avvocati.
Non iscrivendo più a ruolo sanzioni di dubbia esigibilità, quale quelle che sono affette da tardività di notifica si fa un grande servizio alla Nazione.
Poi, i fini giuristi potranno sempre trovare il tempo di ritenere poco rigorosi alcuni passi delle menzionata sentenza; in questa sede, tuttavia, preferisco gioire per l’effetto pratico che spero innescherà una pronuncia come questa.
Pino Napolitano
TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO_SENTENZA_103_2019
[1] Non è stata giudicata convincente la tesi del primo giudice, che ha erroneamente ritenuto non ancora prescritto, alla data della citazione e della discussione del giudizio, il diritto di credito dell’Amministrazione derivante dai verbali C.S. elevati e non notificati tra il 2002 e il 2007.