I giudici della terza sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9348 del 4 aprile 2019 hanno affermato che in caso di sinistro stradale, il cosiddetto danno da “fermo tecnico”, ossia quello che si concreta nell’impossibilità temporanea di utilizzare il veicolo, non è presunto, ma va provato.
IL CASO
Un automobilista nel porre in essere una manovra di retromarcia impatta con la propria auto un ciclomotore, parcheggiato in strada e senza copertura assicurativa che nell’impatto riportava danni. La proprietaria, ritenendo insufficiente la somma a titolo di risarcimento offerta dall’assicurazione del danneggiante, agiva in giudizio per ottenere la differenza ritenendo di aver patito, oltre ai danni materiali, un pregiudizio a causa del fermo tecnico per tre giorni del ciclomotore. Nei primi due gradi di giudizio la richiesta veniva rigettata ritenendo i giudici di merito che la somma ristorata dalla compagnia assicurativa era da considerarsi satisfattiva del danno materiale riportato dal ciclomotore e che il danno da fermo tecnico non andava risarcito, in quanto il mezzo non poteva circolare, essendo privo di garanzia assicurativa.
LA DECISIONE
Gli Ermellini rigettano il ricorso negando il risarcimento del danno da fermo tecnico in quanto essendo il ciclomotore sprovvisto di assicurazione obbligatoria non poteva circolare e nessuna prova contraria era stata fornita dal danneggiato ergo, secondo il principio dell’onere della prova, actore non probante reus absolvitur. La Corte chiarisce anche che sia risarcibile il danno del fermo tecnico ritenendo che l’indisponibilità del veicolo, per il tempo necessario alle riparazioni, deve essere allegata e dimostrata e non può desumersi dalla mera circostanza dell’impossibilità di fruire del veicolo stesso. Indica anche le premesse su cui si basa tale conclusione e cioè che il danno in re ipsa non può trovare ingresso nel nostro ordinamento, che il danno non coincide con l’evento dannoso, ma riguarda le conseguenze che discendono dall’eventus damni e che ammettere il danno in re ipsa si traduce nell’attribuire una funzione sanzionatoria alla responsabilità civile, anche al di fuori dei casi in cui la legge lo consente. I giudici hanno ribadito che il danno in re ipsa crea una presunzione che non solo esonera il danneggiato dall’onere probatorio di cui sopra, ma impone al preteso danneggiante di fornire una prova negativa. Ciò che riveste importanza ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato; pertanto, è da disattendere la tesi che considera il danno come presunto, perché così «snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell’effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo. Riassumendo la Corte ha consolidato l’indirizzo che ritiene che l’indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni sia un danno che deve essere allegato e dimostrato; che la prova del danno non possa consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma che occorra fornire la prova della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall’uso del mezzo.Fermo tecnico