Il litisconsorzio nei giudizi di impugnazione delle cartelle di pagamento

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I giudici della quinta sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10669 del 17 aprile 2019 hanno ribadito che nei giudizi avente ad oggetto l’impugnazione delle cartelle di pagamento, il contribuente ricorrente non è obbligato a chiamare in causa, oltre all’agente della riscossione, anche l’ente impositore

IL CASO

Una società immobiliare impugnava la cartella esattoriale relativa ad Ici per gli anni 2003 e 2004 davanti alla commissione tributaria provinciale di Milano che dichiarava il ricorso inammissibile in quanto il giudizio era stato promosso solo contro l’agente della riscossione e non anche contro l’ente impositore. La decisione di primo grado veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale in sede di gravame proposto dal contribuente ritenendo la commissione che il giudice non può decidere sopra alcuna domanda se la parte contro cui è proposta non è stata avvisata. La società avverso la commissione tributaria regionale propone ricorso per cassazione deducendo, fra l’altro, l’erroneità della decisione impugnata perché il ricorso avverso le cartelle esattoriali può essere proposto nei confronti del solo agente della riscossione non essendo l’ente impositore litisconsorzio necessario e che è onere dell’agente della riscossione chiamare in causa il suddetto ente.

LA DECISIONE

Gli Ermellini accolgono il primo motivo di ricorso cassando la decisione e rinviandola alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione. La Corte ha ribadito il principio secondo il quale il contribuente può agire indifferentemente nei confronti dell’ente impositore o dell’agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, essendo rimessa all’agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l’ente impositore. Pertanto, hanno continuato, gli Ermellini, se la legittimazione passiva spetta all’ente creditore, il concessionario ha l’onere di chiamare in giudizio il suddetto ente, se non vuole rispondere all’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario. La legge prevede che l’esattore ha una generale legittimazione passiva nelle controversie avente ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo n. 112 del 1999 secondo la quale prevede che il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite. Ergo ne consegue che la Commissione Tributaria Regionale è incorsa in errore nel confermare la sentenza dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso in quanto proposto nei confronti del solo concessionario laddove, invece, avrebbe dovuto riformare la sentenza e decidere la causa nel merito.

Litisconsorzio (2)15

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