Sinistri stradali e presupposti per l’emissione del provvedimento di revisione della patente.

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Il provvedimento di revisione della patente di guida, previsto dall’art. 128 del Cds prescrive tale possibilità alla Mctc, nonchè al Prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, qualora sorgano dubbi sulla persistenza in capo ai titolari dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica.

E’ altrettanto pacifico che tali elementi vengano desunti anche dai verbali di rilevazione di sinistri stradali trasmessi dalle Polizie Stradali.

Il mancato rispetto della cd distanza di sicurezza è elemento idoneo per l’emissione del provvedimento?

Secondo TAR Firenze, sez. II, 12/04/2016 n. 616, invece, la motivazione apposta al provvedimento di revisione della patente si limita ad un sintetico richiamo della comunicazione della Polizia Stradale che ha contestato il mancato rispetto della distanza di sicurezza. Viceversa, non sono invece indicate, neanche sinteticamente, le ragioni che hanno portato l’Amministrazione a ravvisare nel comportamento tenuto un fatto idoneo a giustificare la revisione della patente di guida.

La decisione in esame, però, contiene anche l’enunciazione dei principi cui informarsi nel caso di revisione della patente di guida.

  1. i provvedimenti di revisione della patente di guida, assunti ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, non hanno finalità sanzionatorie o punitive e non presuppongono l’accertamento di alcuna violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma vengono adottati in conseguenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio in ordine alla persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica, essendo funzionali proprio alla verifica dei requisiti psicofisici e di idoneità tecnica per il possesso della patente di guida;
  2. ai sensi dell’art. 128 comma 1 ter del Codice della strada, la revisione della patente costituisce un atto dovuto al ricorrere di un incidente da cui derivino lesioni gravi alle persone e contestazione della violazione di una delle norme del codice a cui consegue la sospensione della patente;
  3. una sola infrazione alle norme del Codice della strada, ove di non particolare gravità, non può costituire, di per sé ed indipendentemente da ogni valutazione circa l’idoneità e la capacità alla guida del conducente, il presupposto del provvedimento inteso a prescrivere la revisione della patente; trattandosi, invero, di atto gravemente lesivo delle attività del cittadino, s’impone un’adeguata motivazione in particolare laddove la natura e le circostanze dell’infrazione non siano di per sé inequivocabilmente idonee ad attestare la sussistenza dei presupposti indicati dall’art. 128 dello stesso Codice della strada.
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