Non si possono spostare le quote interne di riparto delle entrate vincolate dall’art. 208.

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Non si possono spostare le quote interne di riparto delle entrate vincolate dall’art. 208 del Codice della strada. Lo ha stabilito la sezione controllo della Corte dei conti, sezione Veneto, con delibera n°254 del 6 aprile 2016.

Il Sindaco di Legnago ha chiesto parere alla sezione controllo della Corte dei conti della Regione Veneto nei seguenti termini: “se un Comune può ridurre, con ragionevolezza, la somma stanziata di cui all’art. 208 comma 4 lettera b) – acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature – allo scopo di incrementare l’originario stanziamento di cui all’art. 208 comma 4 lettera c) – ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell’ente… derogando, per le ragioni sopra esposte, alle aliquote di destinazione già fissate dal legislatore nazionale con inevitabile sottrazione, in capo all’ente, di autonoma scelta discrezionale”. Insomma, il ragionamento sotteso è: riduciamo il vincolo in favore degli struementi e dei mezzi della polizia locale, in favore di altre finalità (tipo, asfaltare strade o finanziare gli incarichi esterni per la redazione o l’aggiornamento del PUT).

Nella premessa che il comma 4 dell’articolo 208 del C.d.S, nel testo attualmente vigente, prevede che, nell’ambito della suddetta percentuale: una quota non inferiore ad un quarto dell’importo complessivo venga destinata ad interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica stradale dell’ente (lett. a); una quota non inferiore ad un quarto venga destinata al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale (lett. b); la restante quota venga destinata ad attività finalizzate al miglioramento della sicurezza stradale (lett. c) o, parzialmente, anche ad assunzioni stagionali a progetto o, ancora, al finanziamento dei progetti comunque finalizzati alla sicurezza urbana e stradale (comma 5 bis), viene immediatamente chiarito dalla sezione che Trattasi di limiti all’autonomia finanziaria degli enti circa l’utilizzo di una particolare categoria di proventi e, nel contempo, di una deroga al principio di unità del bilancio, sulla base del quale tutte le entrate coprono, indistintamente, tutte le spese, in quanto le entrate in oggetto, sia per un ammontare percentuale complessivo (pari alla metà di quanto accertato e riscosso), sia in base ad una distribuzione “interna” tra le varie destinazioni specificamente individuate dalla norma, devono necessariamente coprire determinate tipologie di spesa Il vincolo di destinazione – come opportunamente sottolineato in numerose pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte – peraltro, deve essere rispettato tanto in sede di previsione quanto in sede di rendicontazione, nel senso che l’ente è tenuto ad effettuare un monitoraggio costante in corso di esercizio, per intervenire con le opportune variazioni di bilancio al fine di mantenere inalterato il vincolo medesimo. La mancata utilizzazione di tali risorse nel corso dell’esercizio, inoltre, fa sì che esse confluiscano nell’avanzo di amministrazione e che l’importo corrispondente debba esser iscritto tra i fondi vincolati ai sensi del comma 3 ter, lett. a), dell’art. 187 del TUEL, se l’esercizio chiude in avanzo, ovvero debba essere ricostituito, se l’avanzo è incapiente o l’esercizio si chiuda in disavanzo”.

Sulla base di queste premesse, la sezione, pur comprendendo le ragioni del quesito da una “picche” al Sindaco di Legnago rispondendo: “La chiara formulazione della norma non sembra lasciare spazio a “spostamenti” di risorse tra i vari impieghi, laddove si traducano nell’inosservanza delle misure minime per ciascuno indicate… Non potendo dubitarsi della natura precettiva ed imperativa della norma, le regole che disciplinano l’impiego delle specifiche voci di entrata ivi contenute, che si traducono nella imposizione di un vincolo di destinazione ex lege, devono ritenersi ineludibili. Ne consegue che la loro violazione concretizzi una irregolarità contabile ed un comportamento non conforme alla sana gestione finanziaria.”.

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