Come installare un portabiciclette a sbalzo

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Per installare correttamente i portabiciclette a sbalzo sugli autoveicoli è necessario soddisfare le condizioni di un corretto montaggio delle strutture di sostegno delle biciclette e il mantenimento della visibilità dei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva a luce propria e riflessa, nonché la visibilità della targa.

Lo ha stabilito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con parere dello scorso 8 marzo.

Il ministero rimanda alle proprie circolari prot.2522/4332 – D.C. IV n. B103, del 27.11.1998 e prot. 1906/4120(0) – MOT B041, del 6.5.1999.

In particolare, le strutture portabici, ancorché non omologabili, sono, tuttavia, accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo, e la cui applicazione, al pari del portasci, è da ritenersi ammissibile sic et simpliciter senza l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione.
Ricade nella responsabilità del conducente del veicolo, infatti,  l’obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio.
Riguardo alla applicazione, in particolare, del portabici sulle autocaravan, si ricorda che non sussiste più l’obbligo, per lo sbalzo posteriore, del rispetto del limite del 65% dell’interasse, di cui alla circolare D.C. IV n. A083 del 16.9.1993, in quanto anche per le autocaravan valgono le disposizioni della Direttiva n. 95/48/CE relativa alle masse e dimensioni dei veicoli.
Similmente, incombe sul conducente la corretta sistemazione del carico, ai sensi dell’art. 164 del Codice della strada.

In ogni caso, la superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orientate verso l’esterno suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti.
per ragioni di sicurezza, non è consentita l’applicazione di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocaravan per il trasporto di ciclomotori, motocicli e altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche e sportive appositamente previsti dalla normativa.

Il Ministero infine rammenta la disposizione di cui al comma 4, dell’articolo 100, codice della strada, secondo cui la targa ripetitrice posteriore può essere utilizzata per i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice.

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