Sicurezza urbana e Polizia Locale: le poche opportunità per la Polizia Locale previste dall’articolo 6 del DL 23_2026.

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Certamente non possono essere queste scarne misure contenute nel DL_23_2026 (Decreto Sicurezza)  lo strumento di rafforzamento   di una   Polizia Locale, la cui legge 65/1986  istitutiva   ieri ha  spento le 40 candeline

L’intervento normativo si colloca in un quadro  più che di  valorizzazione del ruolo degli enti territoriali nel sistema integrato di sicurezza pubblica, ad un semplice lancio  di propaganda  di misure del  tutto inadeguate che non  rispondono  all’ effettiva esigenza, di un apparato di Polizia Locale che attende una riforma più volta promessa, ma non ancora realizzata.

La funzionalità della  Polizia Locale, non può prescindere  da un’organica e articolata legge di riforma, che mettano al centro le  esigenze attuali di una Politica di Sicurezza Urbana, che valorizzi  un Corpo di Polizia Locale  efficiente sganciato  da dinamiche  organizzative locali frazionate  gestite da piccoli  Comuni, che in molti casi non hanno ne la cultura e neanche gli strumenti per la gestione della Sicurezza Urbana.

le  Associazioni di categoria della Polizia Locale stanno rivendicando, attraverso i documenti presentati pari dignitá professionale (rispetto alle forze di Polizia dello Stato), con pari  tutele e diritti sul lavoro e, in particolare, per le loro attività di PG, di PS e di Polizia Stradale, svolte a garanzia della sicurezza pubblica e urbana (come definita con i csd. decreti sicurezza: Maroni, Minniti, Salvini e Governativo, che si sono succeduti dal 2008, ad oggi) di tutti i cittadini, abitanti nei circa 7.954 comuni d’Italia

 Il decreto che ci apprestiamo a commentare altro non è  un piccolo salto tendente a  superare rigidità contabili e limitazioni assunzionali che   incidono  sulla capacità operativa dei Comuni, specialmente nei contesti urbani caratterizzati da elevata pressione demografica e turistico-commerciale, ma niente ha a che fare con un organizzazione nuova di una Polizia Locali che si distacchi definitivamente dal vecchio ruolo di guardia dei comuni ormai inadeguato al sistema giuridico attuale.

PAsSiamo al DL  23_2026.

Rifinanziamento degli strumenti di prevenzione tecnologica art 6 comma 1

Una prima direttrice di intervento riguarda il potenziamento degli strumenti di prevenzione situazionale. Viene infatti prorogato al 2026 il finanziamento statale destinato ai sistemi di videosorveglianza urbana, assicurando continuità a una misura che ha consentito negli ultimi anni l’installazione diffusa di impianti di controllo del territorio, particolarmente efficaci ai fini della prevenzione dei reati predatori e del supporto alle attività di polizia giudiziaria.

La proroga dei finanziamenti consente agli enti locali di programmare interventi pluriennali di implementazione tecnologica, favorendo l’integrazione tra centrali operative, banche dati e sistemi di lettura automatizzata delle targhe, in una logica di sicurezza urbana sempre più orientata alla gestione intelligente dei flussi e dei rischi.

Rafforzamento del Fondo per la sicurezza urbana art 6 comma 2

Di particolare rilievo risulta l’incremento delle risorse destinate al Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana, la cui dotazione per il 2026 viene più che raddoppiata. Tale scelta legislativa consente di ampliare significativamente il novero degli interventi finanziabili e di estendere la platea dei Comuni beneficiari, con evidenti ricadute sulla capacità degli enti di realizzare politiche integrate di presidio del territorio.

Le risorse del Fondo possono essere impiegate per una pluralità di finalità: potenziamento degli organici della Polizia Locale, ammodernamento delle dotazioni strumentali, riqualificazione di aree urbane degradate, rafforzamento delle sale operative, contrasto ai fenomeni di abusivismo commerciale e tutela delle aree a maggiore concentrazione giovanile. Si consolida così un modello di sicurezza urbana che integra prevenzione sociale, riqualificazione territoriale e controllo operativo.

Straordinari della Polizia Locale e superamento dei vincoli di spesa art. 6 comma 3

Uno degli aspetti di maggiore impatto per l’operatività dei Comuni riguarda la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo sicurezza urbana per remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale di Polizia Locale, introducendo una deroga espressa ai limiti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.

La disposizione consente agli enti di rafforzare immediatamente i servizi di vigilanza nelle fasce orarie più critiche — in particolare quelle serali e notturne — senza incorrere nei tradizionali vincoli che negli ultimi anni hanno compresso la capacità di risposta operativa dei Comandi. Si tratta di un intervento che riconosce la specificità funzionale dei servizi di polizia urbana, i quali richiedono flessibilità organizzativa e tempestività di impiego del personale.

La qualificazione delle risorse come finanziamenti esterni vincolati comporta inoltre la neutralizzazione degli effetti sui tetti di spesa del trattamento accessorio,  di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017).

Imposta di soggiorno e sicurezza urbana art. 6 comma 4

Di particolare interesse per i Comuni a vocazione turistica è l’ampliamento delle possibilità di utilizzo del gettito derivante dall’imposta di soggiorno. La norma consente infatti di destinare tali entrate anche al finanziamento di iniziative di sicurezza urbana, incluse le assunzioni a tempo determinato e la remunerazione degli straordinari del personale di Polizia Locale.

L’intervento assume rilievo sistemico poiché introduce deroghe significative ai vincoli di finanza pubblica e ai limiti assunzionali ordinari. Le spese finanziate con l’imposta di soggiorno non rilevano ai fini della capacità assunzionale dell’ente, non incidono sugli equilibri del trattamento accessorio e non alterano il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti.

Si riconosce in tal modo il principio di correlazione tra flussi turistici e fabbisogno di sicurezza, consentendo agli enti di modulare i servizi di controllo del territorio in funzione dell’effettivo carico antropico stagionale.

Proventi del Codice della Strada e incentivi al personale – art. 6 comma 5

Il legislatore interviene anche su un tema che negli anni ha generato rilevanti criticità interpretative: l’utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Viene chiarito che gli incentivi monetari destinati al potenziamento dei servizi di controllo possono essere impiegati per remunerare prestazioni di lavoro straordinario del personale di Polizia Locale nello stesso esercizio finanziario, in deroga ai limiti contrattuali e ai tetti sul salario accessorio.

La disposizione assume valenza interpretativa e sistematica, in quanto qualifica tali risorse come etero-finanziate, escludendole dal perimetro delle limitazioni ordinarie. Ciò consente di valorizzare pienamente le entrate vincolate generate dall’attività sanzionatoria, reinvestendole nel rafforzamento dei servizi di sicurezza stradale e urbana.

Assunzioni stagionali e flessibilità organizzativa . – art. 6 comma 6

Ulteriore profilo di rilievo concerne le assunzioni stagionali finanziate con i proventi del Codice della Strada. La norma consente ai Comuni di ricorrere a contratti a tempo determinato per esigenze connesse ai picchi di presenza turistica o a eventi di particolare rilevanza, introducendo deroghe ai limiti previsti per il lavoro flessibile.

La previsione risponde alle esigenze dei territori caratterizzati da forte stagionalità, nei quali l’incremento della popolazione residente comporta un parallelo aumento della domanda di sicurezza urbana e di controllo della viabilità.

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